Art. 25. I centri di servizio: generalita' 1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attivita' culturali sulla base di progetti proposti dal Senato accademico su parere favorevole dei Consigli di facolta', approvati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento, qualora attribuiti. 2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del rettore. 3. Sono organi di ciascun centro di servizio: a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'Universita', nominato con decreto del rettore, sentito il Senato accademico; b) il comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Universita') e' nominato con decreto del rettore sentito il Senato accademico e definisce il programma del centro e indica le modalita' del relativo finanziamento. 4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio e' stabilito da un apposito regolamento su parere del Senato accademico e approvato dal Consiglio di amministrazione. 5. Il presidente e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.