(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                  I centri di servizio: generalita' 
 
   1. La Libera Universita'  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  puo'
istituire centri  di  servizio  a  sostegno  della  didattica,  della
ricerca e delle attivita' culturali sulla base di  progetti  proposti
dal Senato accademico su parere favorevole dei Consigli di  facolta',
approvati  dal  Consiglio  di  amministrazione.   Il   Consiglio   di
amministrazione ne approva  il  regolamento,  su  parere  del  Senato
accademico, e garantisce i fondi ordinari di  funzionamento,  qualora
attribuiti. 
   2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati  con  decreto
del rettore. 
   3. Sono organi di ciascun centro di servizio: 
    a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e  di
seconda fascia dell'Universita', nominato con  decreto  del  rettore,
sentito il Senato accademico; 
    b) il comitato scientifico (di cui  la  maggioranza  deve  essere
costituita da professori o ricercatori dell'Universita') e'  nominato
con decreto del rettore sentito il Senato accademico e  definisce  il
programma  del  centro   e   indica   le   modalita'   del   relativo
finanziamento. 
   4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio e' stabilito  da
un apposito regolamento su parere del Senato accademico  e  approvato
dal Consiglio di amministrazione. 
   5. Il presidente e il comitato scientifico  durano  in  carica  un
triennio e possono essere confermati.