(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                         I centri di ricerca 
 
   1. La Libera Universita'  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  puo'
istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di
ricerca di Istituti o gruppi  di  docenti  in  coordinamento  con  le
attivita' delle altre strutture didattiche e dei centri di  servizio.
Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su  parere
del  Senato  accademico,   e   garantisce   i   fondi   ordinari   di
funzionamento. 
   2. I centri di ricerca sono istituiti o  disattivati  con  decreto
del rettore, sentito il Senato accademico. 
   3. Sono organi del centro: 
    a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori
o ricercatori di ruolo dell'Universita', responsabili delle  sezioni,
oltre al direttore, nominati  con  decreto  del  rettore  sentito  il
Senato accademico; 
    b) il direttore, nominato con decreto  del  rettore,  sentito  il
Senato accademico. 
   4. Il direttore e il comitato  scientifico  durano  in  carica  un
triennio e possono essere confermati.