Art. 26. I centri di ricerca 1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attivita' delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il Senato accademico. 3. Sono organi del centro: a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Universita', responsabili delle sezioni, oltre al direttore, nominati con decreto del rettore sentito il Senato accademico; b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il Senato accademico. 4. Il direttore e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.