(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 20)
                              Art. 20. 
 
    L'Assemblea  e'   l'organo   di   indirizzo   politico-strategico
dell'Aero Club d'Italia. 
    Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto: 
    1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 
    2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    3) un Rappresentante del Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti; 
    4)  un  Rappresentante  del  Ministero   della   Difesa   ed   un
Rappresentante del Ministero dell'Interno; 
    5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    6) un Rappresentante del  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo; 
    7) i Membri del Consiglio Federale; 
    8) i Presidenti degli Aero Club Federati. 
    Gli Aero Club Federati debbono avere  maturato  un'anzianita'  di
federazione  di  12  mesi  precedenti   la   data   di   celebrazione
dell'Assemblea. 
    I Presidenti, in  caso  di  loro  impossibilita'  o  impedimento,
saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati; 
    9) un rappresentante per ciascuna delle specialita'  degli  sport
aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto,  eletti,
ai sensi del successivo  art.  42,  dai  rappresentanti  di  ciascuna
specialita'  degli  Aero  Club  Federati,  ove  la  specialita'   sia
effettivamente praticata. E'  considerata  praticata  la  specialita'
sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci  soci  muniti
del titolo aeronautico in corso  di  validita'  e  quando,  nell'anno
precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia
partecipato ad una o a  piu'  gare  iscritte  a  calendario  sportivo
nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero  membro  della
F.A.I.; tale requisito non e' richiesto per la  sola  specialita'  di
cui all'art. 6, n. 1, lettera h). 
    10) un rappresentante degli Enti Aggregati. 
    I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10  sono  eletti
secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea. 
    I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono
nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano  e  durano
in  carica  per  il  quadriennio  corrispondente   al   mandato   del
Presidente. 
    Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto. 
    Il Consiglio Federale  predispone  i  Regolamenti  relativi  alle
elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10. 
    Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di  voto  il
Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 
    Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di
voto i Presidenti  Onorari  dell'Aero  Club  d'Italia,  i  Presidenti
Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio  dei  Probiviri
ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.