(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 23)
                              Art. 23. 
 
    L'Assemblea  ordinaria  e'  regolarmente  costituita   in   prima
convocazione, quando gli intervenuti  rappresentino  la  meta'  degli
aventi  diritto  al  voto.  In  seconda   convocazione,   l'Assemblea
ordinaria e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 
    L'Assemblea straordinaria e'  regolarmente  costituita  in  prima
convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la meta' dei
componenti con diritto di voto e in seconda convocazione  quando  gli
intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con  diritto
di voto. 
    Il quorum costitutivo e' calcolato  una  sola  volta  al  momento
della votazione. 
    Sulla base del numero  dei  votanti  presenti  al  momento  della
votazione e' calcolata la maggioranza atta a deliberare. 
    Le  deliberazioni,   nell'ambito   dell'Assemblea   ordinaria   e
straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti  aventi  diritto
al voto. 
    Per quanto concerne le modifiche allo Statuto,  si  applicano  le
previsioni del successivo art. 49 del presente Statuto. 
    Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea  elettiva  avvengono
con votazione a  scheda  segreta  a  maggioranza  relativa  dei  voti
validamente espressi. 
    Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una  Commissione  di
verifica dei poteri composta di tre membri, tra i  quali  designa  il
Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa  non  candidati
alle cariche federali elettive.