Art. 23. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino la meta' degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la meta' dei componenti con diritto di voto e in seconda convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Il quorum costitutivo e' calcolato una sola volta al momento della votazione. Sulla base del numero dei votanti presenti al momento della votazione e' calcolata la maggioranza atta a deliberare. Le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, si applicano le previsioni del successivo art. 49 del presente Statuto. Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea elettiva avvengono con votazione a scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una Commissione di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i quali designa il Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.