(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
            Cooperazione ed altre attivita' istituzionali 
 
    1.   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali   ed
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi  di
cooperazione scientifica e di formazione. 
    2.  I  relativi  accordi  di  collaborazione  possono   prevedere
l'attivazione  di  corsi  di  studio  integrati  presso  una  o  piu'
universita', nonche' programmi di ricerca congiunti.  Le  universita'
coinvolte riconosceranno la  validita'  del  percorso  seguito  dagli
studenti/dalle studentesse presso le  universita'  e  le  istituzioni
universitarie  partecipanti.  Questo  vale  altresi'  per  i   titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi di studio integrati. 
    3.  Gli   accordi   di   collaborazione   aventi   come   oggetto
l'istituzione di corsi di  studio  e  di  dottorato  di  ricerca  nel
territorio della Provincia di Bolzano, dovranno essere resi  noti  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
trenta  giorni  dalla  stipula.  Tali  accordi  diverranno  esecutivi
decorso il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, a meno  che
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro
tale termine non abbia sollevato delle contestazioni giustificate con
la violazione della legge, degli obblighi internazionali dello  Stato
italiano o dei  criteri  stabiliti  nei  decreti  emessi  sulla  base
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. L'Universita' promuove e sostiene  gli  scambi  internazionali
dei propri/delle proprie componenti anche con  interventi  di  natura
economica. La stessa puo' mettere a disposizione e gestire  strutture
di supporto e di alloggio per ospiti,  anche  in  collaborazione  con
altri enti e in modo particolare con quelli il cui scopo  sia  quello
di assicurare il diritto allo studio. 
    5. L'Universita' potra' rilasciare attestati a coloro  che  hanno
partecipato a corsi di specializzazione e di perfezionamento  nonche'
ad attivita' istituzionali organizzati dalla stessa. 
    6.  Per  la  realizzazione  dei  corsi  di  cui   al   comma   5,
l'Universita' potra'  avvalersi  anche  di  forme  di  collaborazione
esterna come previsto dall'art. 8 della legge 19  novembre  1990,  n.
341.