Art. 19. Organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo 1. A livello tecnico-amministrativo, l'Ateneo e' organizzato in strutture centrali e periferiche in considerazione degli indirizzi e dei programmi definiti dai competenti organi di governo dell'Ateneo. 2. L'organizzazione amministrativa e tecnica a livello centrale si articola in ripartizioni, uffici e centri, che possono essere strutturati in sezioni. 3. La responsabilita' delle ripartizioni, comprendenti piu' uffici, e' assegnata a personale dirigente ovvero, in mancanza, a personale appartenente alla categoria delle elevate professionalita', nel rispetto della normativa vigente. 4. La responsabilita' degli uffici, dei centri e delle sezioni e' assegnata a dipendenti in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo il grado di responsabilita' connesso alla categoria di appartenenza. 5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'Ateneo e' consentito in via eccezionale e urgente, nel rispetto delle norme vigenti.