(Statuto-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
                  Personale tecnico-amministrativo 
 
    1. Il  personale  tecnico-amministrativo  svolge  compiti  propri
delle    rispettive     aree     di     inquadramento     nell'ambito
dell'amministrazione centrale, delle strutture decentrate di Ateneo e
dell'azienda ospedaliera universitaria alle quali e' assegnato, sulla
base delle disposizioni e  delle  scelte  organizzative  operate  dal
direttore generale e dai dirigenti, nonche' di quanto previsto  dallo
stato  giuridico,  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale   e
integrativa   e   dagli   accordi   siglati   con   l'amministrazione
universitaria.