Art. 20. Personale tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo svolge compiti propri delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle strutture decentrate di Ateneo e dell'azienda ospedaliera universitaria alle quali e' assegnato, sulla base delle disposizioni e delle scelte organizzative operate dal direttore generale e dai dirigenti, nonche' di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.