Allegato I APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO 1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato: a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori; b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi; c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attivita' radioamatoriale. 2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche e integrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni. 3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.