(Accordo-art. 40)
 
                             Articolo 40 
 
                               Statuto 
 
  1.  Lo  statuto  fissa  i  dettagli   dell'organizzazione   e   del
funzionamento del tribunale. 
 
  2. Lo statuto e' allegato al  presente  accordo.  Lo  statuto  puo'
essere modificato con decisione del  comitato  amministrativo,  sulla
base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato  membro
contraente,  previa  consultazione  del  tribunale.  Tuttavia,   tali
modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo. 
 
  3. Lo statuto garantisce che  il  funzionamento  del  tribunale  e'
organizzato nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo
dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.