(Accordo-art. 41)
 
                             Articolo 41 
 
                      Regolamento di procedura 
 
  1. Il regolamento di procedura fissa i  dettagli  dei  procedimenti
dinanzi al tribunale. Esso e' conforme al  presente  accordo  e  allo
statuto. 
 
  2.  Il  regolamento  di  procedura   e'   adottato   dal   comitato
amministrativo  sulla  base  di  ampie  consultazioni  con  le  parti
interessate. E' richiesto il parere previo della Commissione  europea
sulla compatibilita' del regolamento  di  procedura  con  il  diritto
dell'Unione. 
 
  Il regolamento di procedura puo' essere  modificato  con  decisione
del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale
e previa consultazione  della  Commissione  europea.  Tuttavia,  tali
modifiche non contraddicono o alterano il  presente  accordo  ne'  lo
statuto. 
 
  3. Il regolamento di procedura  garantisce  che  le  decisioni  del
tribunale sono della massima  qualita'  e  che  i  procedimenti  sono
organizzati nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo
dei costi. Esso assicura  un  giusto  equilibrio  tra  gli  interessi
legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario  livello  di
discrezione dei giudici  senza  pregiudicare  la  prevedibilita'  dei
procedimenti per le parti.