Articolo 48 Rappresentanza 1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. 2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualita' di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali. 3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale e' tenuto dal cancelliere. 4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura. 5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunita' necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio. 6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli. 7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non e' richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).