Allegato 1
(artt. 21, 22 e 23)
Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco
dei tecnici competenti in acustica, nonche' per l'aggiornamento
professionale
1. Presentazione delle domande
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che
intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica
presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o
provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalita'
indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della
valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui
all'art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di
tale attivita', nonche' assumono l'impegno ad astenersi
dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve
contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e
data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale ed estremi
del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli eventuali dati da
non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5
anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio
successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di
almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta
partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla
regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i
corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti
di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.
3. Compiti della regione
La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui
all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonche' la
conformita' dei corsi abilitanti alla professione di tecnico
competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B,
previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui
all'art. 23.
4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica
Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione
ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini
professionali, ovvero delle autorita' competenti in materia di
inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
la regione di residenza puo' disporre, previa contestazione degli
addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica
dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.
Il provvedimento di cui sopra non puo' essere adottato prima
della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato
all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la regione di residenza dispone la sospensione
temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di
ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non
abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di
aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la
cancellazione del tecnico dall'elenco.
La cancellazione puo' essere altresi' disposta su domanda
presentata dall'iscritto alla regione di residenza.
Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la
perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della
cancellazione dall'elenco.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici
competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di
cui all'art. 21, comma 7.