(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                  (artt. 21, 22 e 23) 
Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco
  dei tecnici competenti in  acustica,  nonche'  per  l'aggiornamento
  professionale 
1. Presentazione delle domande 
    I cittadini italiani in  possesso  dei  requisiti  di  legge  che
intendono svolgere la professione di tecnico competente  in  acustica
presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione  o
provincia  autonoma  di  residenza,  redatta  secondo  le   modalita'
indicate dalla regione o provincia stessa. 
    I cittadini dell'Unione europea presentano istanza  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini  della
valutazione di equipollenza  da  parte  del  tavolo  tecnico  di  cui
all'art. 23. 
    I  richiedenti  comunicano,   mediante   autocertificazione,   il
possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo  svolgimento  di
tale   attivita',   nonche'   assumono   l'impegno    ad    astenersi
dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi. 
    L'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  5,  deve
contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo  e
data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale  ed  estremi
del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli  eventuali  dati  da
non rendere pubblici. 
2. Aggiornamento professionale 
    Ai   fini   dell'aggiornamento   professionale,   gli    iscritti
nell'elenco di cui all'art. 21 devono  partecipare,  nell'arco  di  5
anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per  ogni  quinquennio
successivo, a corsi di aggiornamento per una  durata  complessiva  di
almeno  30  ore,  distribuite  su   almeno   tre   anni.   L'avvenuta
partecipazione con profitto ai  corsi  deve  essere  comunicata  alla
regione di residenza, con dichiarazione  nelle  forme  stabilite  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto  previsto  per  i
corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente  dai  soggetti
di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto. 
3. Compiti della regione 
    La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui
all'art. 22 da parte dei soggetti di  cui  al  punto  1,  nonche'  la
conformita'  dei  corsi  abilitanti  alla  professione   di   tecnico
competente in acustica allo schema di cui all'allegato  2,  parte  B,
previo parere del tavolo tecnico nazionale di  coordinamento  di  cui
all'art. 23. 
4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica 
    Su  segnalazione  motivata   dell'agenzia   per   la   protezione
ambientale  competente  per  territorio,   dei   collegi   o   ordini
professionali,  ovvero  delle  autorita'  competenti  in  materia  di
inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995,  n.  447,
la regione di residenza puo'  disporre,  previa  contestazione  degli
addebiti, senza  pregiudizio  delle  altre  sanzioni  previste  dalla
legge,  la  cancellazione  del   tecnico   competente   in   acustica
dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. 
    Il provvedimento di cui sopra  non  puo'  essere  adottato  prima
della   scadenza   del   termine   di   sessanta   giorni   assegnato
all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. 
    In caso di mancata osservanza  degli  obblighi  di  aggiornamento
professionale,  la  regione  di  residenza  dispone  la   sospensione
temporanea del  tecnico  dall'elenco  per  sei  mesi  dalla  data  di
ricevimento del provvedimento di sospensione. 
    Allo scadere del termine di sei  mesi,  qualora  il  tecnico  non
abbia  dato  prova  dell'avvenuta  ottemperanza  agli   obblighi   di
aggiornamento professionale,  la  regione  di  residenza  dispone  la
cancellazione del tecnico dall'elenco. 
    La  cancellazione  puo'  essere  altresi'  disposta  su   domanda
presentata dall'iscritto alla regione di residenza. 
    Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa  comportare  la
perdita dei requisiti e dei titoli  autocertificati,  al  fine  della
cancellazione dall'elenco. 
    Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare provvede alla cancellazione d'ufficio  dall'elenco  dei  tecnici
competenti in acustica in caso di esito negativo  della  verifica  di
cui all'art. 21, comma 7.