Allegato 1 (artt. 21, 22 e 23) Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonche' per l'aggiornamento professionale 1. Presentazione delle domande I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalita' indicate dalla regione o provincia stessa. I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23. I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attivita', nonche' assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi. L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli eventuali dati da non rendere pubblici. 2. Aggiornamento professionale Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto. 3. Compiti della regione La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonche' la conformita' dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23. 4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorita' competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza puo' disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. Il provvedimento di cui sopra non puo' essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco. La cancellazione puo' essere altresi' disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza. Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.