(Allegato-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
               (Requisiti generali delle informazioni) 
 
  1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e
promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti  o  potenziali
clienti  devono  essere  corrette,  chiare  e  non   fuorvianti.   Le
comunicazioni   pubblicitarie   e   promozionali   sono   chiaramente
identificabili come tali. 
 
  2.  Gli  intermediari  forniscono  in  tempo  utile  ai  clienti  o
potenziali  clienti,  in  una   forma   comprensibile,   informazioni
appropriate affinche' essi  possano  ragionevolmente  comprendere  la
natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti
finanziari che sono loro proposti, nonche' i rischi a  essi  connessi
e, di conseguenza,  possano  prendere  le  decisioni  in  materia  di
investimenti  con  cognizione  di   causa.   Tali   informazioni   si
riferiscono: 
 
  a) all'intermediario e ai relativi servizi; 
 
  b) agli strumenti  finanziari  e  alle  strategie  di  investimento
proposte, inclusi opportuni  orientamenti  e  avvertenze  sui  rischi
associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate
strategie di investimento, nonche'  l'indicazione  se  gli  strumenti
finanziari sono destinati a clienti  al  dettaglio  o  professionali,
tenuto conto del mercato di riferimento di cui all'articolo 21, comma
2-bis, del Testo Unico; 
 
  c) alle sedi di esecuzione; 
 
  d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia
ai servizi  di  investimento  che  ai  servizi  accessori,  al  costo
dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario  raccomandato
o offerto in vendita al cliente e  alle  modalita'  di  pagamento  da
parte del cliente, ivi  inclusi  eventuali  pagamenti  di  terzi.  Le
informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al  servizio
di  investimento  e  allo  strumento  finanziario,  non  causati  dal
verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate  in
forma aggregata per permettere  al  cliente  di  conoscere  il  costo
totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se  il  cliente
lo  richiede,  in  forma   analitica.   Laddove   applicabile,   tali
informazioni sono fornite al cliente  con  periodicita'  regolare,  e
comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 
 
  3.  Ai  fini  del  presente  articolo,  gli  intermediari  di   cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44,  45,
46, 47, 48, 49, 50, 51  e  52  del  regolamento  (UE)  2017/565.  Gli
intermediari che detengono strumenti finanziari  o  somme  di  denaro
appartenenti ai  clienti  forniscono  loro  le  informazioni  di  cui
all'articolo 49 del predetto regolamento, ove  pertinenti,  anche  ai
sensi del regolamento della Banca d'Italia  adottato  in  conformita'
all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico. 
 
  4. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti  su
base indipendente applicano altresi' l'articolo  53  del  regolamento
(UE) 2017/565.