Art. 35.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
dieci giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1, e' giustificata
mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario,
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata
mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in
tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del
presente articolo.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui
l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11,
lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori
interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove
sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali
risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.