Art. 40. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico Fondo, denominato «Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa», le seguenti risorse, nei loro valori annuali gia' definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge: a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7 agosto 2014; b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7 agosto 2014; c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7 agosto 2014; d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7 agosto 2014; e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7 agosto 2014; f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresi', con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali gia' definiti sulla base di disposizioni di legge: a) le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL; b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge. 3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all'art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto stabilmente, per l'anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche a valere sulle disponibilita' dell'art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime. 4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalita': a) finalita' gia' previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007; b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva; c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; d) gli incarichi specifici del personale ATA; e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011; h) le finalita' di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017. 5. Il Fondo di cui al presente articolo e' ripartito tra le diverse finalita' di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate: a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo; b) un finanziamento delle attivita' di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014; c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3; d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo. 6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 e' stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalita' diverse da quelle originarie. 7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresi', i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri: a) numero di punti di erogazione del servizio; b) dotazione organica; c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b); d) aree soggette a maggiore rischio educativo; e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificita' e della complessita' di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.