(Allegato-art. 49 ter)
                            Art. 49-ter. 
               Destinatari e processi della formazione 
 
    1. Le  attivita'  formative  sono  programmate  nei  piani  della
formazione del personale. I suddetti  piani  individuano  le  risorse
finanziarie  da  destinare  alla  formazione,  ivi  comprese   quelle
attivabili attraverso canali di  finanziamento  esterni,  comunitari,
nazionali o regionali. 
    2. Le iniziative di formazione del presente  articolo  riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco  sindacale.  Il
personale in assegnazione  temporanea  presso  altre  amministrazioni
effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,
salvo per le attivita' di cui al comma 3. 
    3. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate
attivita'  di  formazione  che  si  concludono   con   l'accertamento
dell'avvenuto  accrescimento  della  professionalita'   del   singolo
dipendente,  attestato   attraverso   certificazione   finale   delle
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno  attuata,  in
collegamento con le progressioni economiche. 
    4. I piani  di  formazione  possono  definire  anche  metodologie
innovative quali formazione  a  distanza,  formazione  sul  posto  di
lavoro, formazione mista (sia in  aula  che  sul  posto  di  lavoro),
comunita' di apprendimento, comunita' di pratica. 
    5. Gli enti possono assumere  iniziative  di  collaborazione  con
altri enti o amministrazioni finalizzate  a  realizzare  percorsi  di
formazione comuni ed integrati. 
    6. Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di  formazione
organizzate dall'amministrazione e' considerato in servizio  a  tutti
gli  effetti.  I  relativi  oneri  sono   a   carico   della   stessa
amministrazione. 
    7. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita'  si  svolgano  fuori  dalla  sede  di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio,  ove
ne sussistano i presupposti. 
    8. Le amministrazioni individuano i  dipendenti  che  partecipano
alle attivita' di formazione sulla  base  dei  fabbisogni  formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In  sede  di
organismo paritetico di cui  all'art.  6,  possono  essere  formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in  coerenza
con il presente comma. 
    9. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta
di  informazioni  sulla  partecipazione  alle  iniziative   formative
attivate  in  attuazione  del   presente   articolo,   concluse   con
accertamento finale delle competenze acquisite. 
    10. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6: 
      a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi  ai
fabbisogni formativi del personale; 
      b) possono essere formulate proposte  all'amministrazione,  per
la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; 
      c) possono essere realizzate iniziative di  monitoraggio  sulla
attuazione dei piani di  formazione  e  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate. 
    11.  Nell'ambito  dei  piani  di   formazione,   possono   essere
individuate  anche  iniziative  formative  destinate   al   personale
iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi  formativi
previsti per l'esercizio della professione. 
    12. Al finanziamento delle attivita' di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al personale destinatario del presente  CCNL,  comunque  nel
rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge  in
materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando  i
risparmi derivanti dai piani  di  razionalizzazione  e  i  canali  di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.