Art. 52.
Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale
1. La mobilita' volontaria tra Aziende ed Enti del comparto e'
disciplinata dall'art. 30, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue:
a) la mobilita' avviene nel rispetto della categoria e del
profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da
coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al
bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.
3. E' disapplicato l'art. 19 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto
e con altre amministrazioni di comparti diversi).