Art. 48. Funzionamento degli Organi Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi: a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti; b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore. Fino al rinnovo dell'Organo amministrativo decaduto, il Rettore puo' adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta utile; c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre sedute all'anno dell'Organo di cui e' componente elettivo o designato decade dal mandato; d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualita' di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi; e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.