(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
                     Funzionamento degli Organi 
 
    Salvo i casi in cui sia  diversamente  disposto  dalla  normativa
legislativa o statutaria, il  Regolamento  generale  di  Ateneo  e  i
regolamenti interni,  nel  disciplinare  il  regime  giuridico  degli
Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi: 
      a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo
collegiale  non  impedisce  la  costituzione  del  collegio,  la  cui
composizione, fino  al  verificarsi  della  designazione  o  elezione
mancante,  corrisponde  al  numero  dei   componenti   effettivamente
designati  o  eletti  all'atto  della  costituzione  dell'Organo.  La
presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti
non designati sia superiore a 1/3 dei componenti; 
      b) il procedimento di  rinnovo  deve  essere  completato  prima
della   scadenza   dell'Organo.   Scaduto   il   mandato,    l'Organo
amministrativo  in  carica  esercita,  in   regime   di   prorogatio,
l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed
indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni.
Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi  amministrativi
decadono ai sensi della legislazione vigente e le  relative  funzioni
sono  esercitate   dal   Rettore.   Fino   al   rinnovo   dell'Organo
amministrativo decaduto, il Rettore puo' adottare esclusivamente  gli
atti  di  ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e
indifferibili, riferendo,  per  la  ratifica,  all'Organo  competente
nella prima seduta utile; 
      c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di
tre sedute all'anno dell'Organo  di  cui  e'  componente  elettivo  o
designato decade dal mandato; 
      d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della  qualita'
di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia
titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni  entro
novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi
successivi; 
      e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le
elezioni sono indette tra il novantesimo e il  centoventesimo  giorno
successivo alla data di cessazione, nel  rispetto  delle  scadenze  e
delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina
avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.