Art. 49. Requisiti di eleggibilita' per le cariche accademiche 1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attivita' di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva. 2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio della scuola e nella Commissione paritetica docenti-studenti e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura. 5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.