(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
        Requisiti di eleggibilita' per le cariche accademiche 
 
    1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato
ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attivita' di
ricerca e  di  didattica,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  sia
risultata positiva. 
    2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato
ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento
a riposo. 
    3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti  nel
Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione,  nel  Nucleo  di
valutazione,  nel  Consiglio  della  scuola   e   nella   Commissione
paritetica docenti-studenti e' riservato agli iscritti per  la  prima
volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di  laurea,
laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 
    4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti  coloro  che  siano
incorsi, nei dieci anni precedenti le  votazioni,  in  infrazioni  al
Codice  dei  comportamenti  o  in  sanzioni   disciplinari   diverse,
rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura. 
    5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui  ai
commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di  cui  al
comma 4 valgono come cause di decadenza.