(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
                       Acquisizione di pareri 
 
    1. Nei casi in cui debba essere  obbligatoriamente  acquisito  un
parere, questo deve essere emesso entro il  termine  stabilito  dalle
disposizioni regolamentari. In  mancanza  il  termine  e'  di  trenta
giorni. 
    2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad
emettere il parere lo abbia comunicato e senza che  lo  stesso  abbia
rappresentato  esigenze  istruttorie,   l'Organo   richiedente   puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.