Art. 50. Acquisizione di pareri 1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine e' di trenta giorni. 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.