(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Le cariche  di  Rettore,  pro-rettore  vicario,  direttore  di
Dipartimento, Presidente di scuola, Coordinatore di corso di studio e
di dottorato, direttore o Presidente di  scuole  di  specializzazione
non sono cumulabili. 
    2. Le cariche di componenti del Senato accademico e del Consiglio
di amministrazione sono incompatibili: 
      a) con  altre  cariche  accademiche,  fatta  eccezione  per  il
Rettore  limitatamente  al  Senato  accademico  e  al  Consiglio   di
amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
      b) con quelle di componenti di altri  Organi  dell'Universita',
compreso il Collegio  di  disciplina,  salvo  che  del  Consiglio  di
dipartimento; 
      c) con le cariche di direttore o  Presidente  delle  scuole  di
specializzazione o  di  componente  del  Consiglio  delle  scuole  di
specializzazione; 
      d) con incarichi di natura politica per la durata del  mandato,
con  la  carica  di  Rettore  o  di  componente  del   Consiglio   di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  Universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      e) con funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento
e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel  Ministero  e
nell'ANVUR. 
    3. La carica di direttore del Dipartimento ad attivita' integrata
e' incompatibile con la carica di Rettore, direttore di  Dipartimento
e   componente   del   Senato   accademico   e   del   Consiglio   di
amministrazione.