Art. 33. Disposizioni generali 1. L'Universita' ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario. 2. Le entrate dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Universita', da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di enti pubblici e privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita', corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. L'Universita' ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario. 4. L'Universita' puo' porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a societa' e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalita' dell'ente di cui all'art. 1 del presente statuto.