(Statuto-art. 33)
                              Art. 33. 
                        Disposizioni generali 
 
    1. L'Universita' ha  piena  autonomia  finanziaria,  contabile  e
gestionale  nel  rispetto  della  legislazione  vigente,  in   quanto
compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario. 
    2. Le entrate dell'Universita' sono costituite  da  trasferimenti
dello Stato, di  altri  enti  pubblici  e  privati,  da  tasse  e  da
contributi stabiliti nell'ambito della legislazione  vigente  che  si
applica all'Universita', da forme  autonome  di  finanziamento  quali
erogazioni  di  enti  pubblici  e  privati,  proventi  di  attivita',
rendite, frutti e alienazioni del patrimonio,  atti  di  liberalita',
corrispettivi di contratti e convenzioni. 
    3. L'Universita' ha piena autonomia negoziale che esercita per il
migliore perseguimento dei propri  fini  istituzionali  nel  rispetto
della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita'
dell'ordinamento universitario. 
    4. L'Universita' puo' porre in essere ogni  atto  negoziale,  ivi
compresi atti di costituzione, di adesione a societa' e  altre  forme
associative  e  consortili  anche  di  diritto  privato,  nonche'  di
costituzione e  di  partecipazione  a  fondazioni  e  a  societa'  di
capitali in Italia e all'estero,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca  e  in  ogni  caso
utili per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 
    5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato  per  le
finalita' dell'ente di cui all'art. 1 del presente statuto.