Articolo 20 (Disposizioni generali e ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari in relazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento quando: ricevono in deposito i beni dei clienti; li depositano (disponibilita' liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi; sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti. 2. Le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale e' rimessa agli intermediari, sono adeguate in relazione al tipo e all'entita' delle attivita' svolte e alla natura della clientela e, piu' in generale, esse sono idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).