(Allegato-art. 20)
                             Articolo 20 
          (Disposizioni generali e ambito di applicazione) 
 
  1. Le presenti  disposizioni  si  applicano  agli  intermediari  in
relazione alla prestazione di servizi  e  attivita'  di  investimento
quando: ricevono in  deposito  i  beni  dei  clienti;  li  depositano
(disponibilita'  liquide)  o  sub-depositano  (strumenti  finanziari)
presso soggetti  terzi;  sono  abilitati  a  disporre  dei  conti  di
deposito intestati ai clienti. 
  2. Le soluzioni organizzative e  procedurali,  la  cui  definizione
puntuale e' rimessa agli intermediari, sono adeguate in relazione  al
tipo e  all'entita'  delle  attivita'  svolte  e  alla  natura  della
clientela e, piu' in generale, esse sono  idonee  a  salvaguardare  i
diritti dei clienti sui beni affidati e la  separazione  patrimoniale
(tra i patrimoni dei singoli clienti e tra  questi  e  il  patrimonio
dell'intermediario).