(Allegato-art. 22)
                             Articolo 22 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della presente Parte si definiscono: 
  - "beni": le disponibilita' liquide e gli strumenti finanziari; 
  - "conto omnibus": il conto, intestato  all'intermediario,  in  cui
sono depositati strumenti finanziari di pertinenza di una  pluralita'
di clienti; 
  - "depositari abilitati": le banche centrali, le  banche  italiane,
le banche comunitarie e le banche di paesi terzi; 
  - "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 1, comma 1, lett. w-septies), del TUF; 
  - "fondi del mercato  monetario  riconosciuti":  si  intendono  gli
organismi di investimento collettivo  del  risparmio  rientranti  nel
campo  di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE  ovvero  quelli
soggetti a vigilanza e autorizzati da  un'autorita'  di  vigilanza  a
norma del diritto nazionale di uno  Stato  membro  dell'UE,  se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) il loro obiettivo di  investimento  principale  e'  quello  di
mantenere il  valore  patrimoniale  netto  dell'impresa  costante  al
valore nominale (al netto degli  utili)  o  il  valore  del  capitale
iniziale investito, maggiorato dei proventi; 
    b)  ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo  indicato  alla
lettera a), alternativamente: 
      i) investono esclusivamente in strumenti del mercato  monetario
di elevata qualita' con  una  durata  residua  non  superiore  a  397
giorni, o con aggiustamenti periodici  del  rendimento  coerenti  con
tale durata, e con una durata media ponderata di 60 giorni; 
      ii) investono a titolo accessorio in depositi presso banche; 
    c) rappresentano un investimento liquido e prevedono il  rimborso
delle quote il giorno stesso della ricezione  della  richiesta  o  il
giorno successivo. 
    Uno strumento del mercato monetario  e'  considerato  di  elevata
qualita' se il gestore svolge in proprio una valutazione  documentata
della loro  qualita'  creditizia  che  consenta  di  considerarli  di
elevata qualita'. Laddove una o piu' agenzie esterne  di  valutazione
del merito di credito (ECAI) registrate e vigilate dall'ESMA  abbiano
fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna
tiene conto, tra l'altro, di questi rating; 
  - "intermediari": i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera b), del TUF, gli agenti di cambio iscritti  nel  ruolo  unico
nazionale  e  la  societa'  Poste  italiane,  Divisione  Servizi   di
Bancoposta; 
  - "operazioni di finanziamento  tramite  titoli"  si  intendono  le
operazioni ai sensi dell'articolo 3, punto 11), del regolamento  (UE)
N. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza
delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.