Articolo 22 (Definizioni) 1. Ai fini della presente Parte si definiscono: - "beni": le disponibilita' liquide e gli strumenti finanziari; - "conto omnibus": il conto, intestato all'intermediario, in cui sono depositati strumenti finanziari di pertinenza di una pluralita' di clienti; - "depositari abilitati": le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e le banche di paesi terzi; - "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lett. w-septies), del TUF; - "fondi del mercato monetario riconosciuti": si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/65/CE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un'autorita' di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il loro obiettivo di investimento principale e' quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi; b) ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato alla lettera a), alternativamente: i) investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualita' con una durata residua non superiore a 397 giorni, o con aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata, e con una durata media ponderata di 60 giorni; ii) investono a titolo accessorio in depositi presso banche; c) rappresentano un investimento liquido e prevedono il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo. Uno strumento del mercato monetario e' considerato di elevata qualita' se il gestore svolge in proprio una valutazione documentata della loro qualita' creditizia che consenta di considerarli di elevata qualita'. Laddove una o piu' agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna tiene conto, tra l'altro, di questi rating; - "intermediari": i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del TUF, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e la societa' Poste italiane, Divisione Servizi di Bancoposta; - "operazioni di finanziamento tramite titoli" si intendono le operazioni ai sensi dell'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) N. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.