(Statuto-art. 40)
                              Art. 40. 
                     Inizio dell'anno accademico 
 
    1. L'anno accademico comincia il 1°  novembre  e  termina  il  31
ottobre dell'anno successivo. 
    Al fine di soddisfare esigenze organizzative, i dipartimenti e le
scuole possono stabilire una diversa data di inizio e di  conclusione
delle attivita' didattiche.