Art. 41. Mandati elettivi e designazioni 1. Tutti i mandati elettivi o per designazione decorrono dalla data stabilita nel decreto di nomina e hanno la durata prevista dal presente statuto. 2. Il regolamento generale di Ateneo prevede le modalita' di definizione del numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. 3. La consistenza numerica delle rappresentanze del personale tab nel Consiglio di Dipartimento e nell'organo collegiale di indirizzo del Sistema bibliotecario di Ateneo e' definita dal regolamento generale di Ateneo ovvero dai regolamenti di funzionamento delle strutture. Qualora la consistenza numerica della rappresentanza sia stabilita in termini percentuali, il numero e' determinato dall'arrotondamento all'intero piu' prossimo. 4. Nei casi in cui gli organi collegiali delle strutture interne di cui al titolo III siano chiamati a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto e' regolato nel modo seguente: per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei professori ordinari e le questioni relative alle persone dei professori ordinari, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia; per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei professori associati e le questioni relative alle persone dei professori associati, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei ricercatori e le questioni relative alle persone dei ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori; le rappresentanze del personale tab e degli studenti non hanno diritto di voto. 5. Le rappresentanze nei diversi organi delle varie componenti della comunita' universitaria, previste dal presente Statuto o dai regolamenti delle strutture, sono definite mediante elezione. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare. La composizione degli organi collegiali deve rispettare il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In tutti i procedimenti elettorali che si svolgono presso l'Ateneo, sia per il rinnovo di organi monocratici che per il rinnovo di organi collegiali, i termini procedurali sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 6. Le votazioni per le elezioni dei componenti degli organi collegiali ovvero delle cariche monocratiche sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, per le quali il limite di partecipazione per la loro validita' e' fissato al 15% di tutti gli aventi diritto. Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum di validita' gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato passivo spetta agli immatricolati ed agli iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti agli stessi corsi e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Per le elezioni del personale tab l'elettorato attivo e passivo spetta al medesimo personale di ruolo, in servizio presso l'universita' nel caso di elezioni riferite agli organi centrali, ovvero in servizio presso una determinata struttura dell'universita' nel caso di elezioni riferite agli organi collegiali della struttura medesima. Se, nelle votazioni per le elezioni dei componenti degli organi collegiali, il quorum di validita' previsto non viene raggiunto, per una o piu' componenti, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti non pregiudica la validita' della composizione degli organi collegiali. 7. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di direttore di dipartimento e di presidente di scuola sono indette le elezioni da parte del decano dei professori ordinari, rispettivamente, dell'universita' e delle altre strutture interessate. In caso di assenza, impedimento o inadempienza da parte del decano entro i termini prescritti, subentra il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. 8. La durata del mandato dei componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali centrali dell'universita' e' di tre anni accademici, fatta eccezione per la componente degli studenti, che dura in carica due anni accademici, e per gli organi sulla durata del cui mandato vi e' una diversa disciplina. La durata del mandato del direttore di dipartimento e del presidente di scuola e' di tre anni accademici e decorre, pertanto, dal 1° novembre dell'anno dell'elezione e si conclude il 31 ottobre del terzo anno successivo. Quando, per qualsivoglia ragione, il direttore (o il presidente) cessa dalla carica prima della scadenza del triennio, il nuovo direttore (o il presidente) sara' eletto per una durata pari al residuo del triennio. Se il periodo residuo, decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina, e' superiore alla meta' del mandato, il periodo di durata residua del mandato sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletto per due mandati; se, invece, e' pari o inferiore alla meta' del mandato, il periodo di durata residua del mandato non sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletto per due mandati. La durata del mandato del coordinatore dell'organo di cui all'art. 25, comma 3, del coordinatore del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca e della Scuola dottorale, nonche' del presidente di Commissione paritetica e' di tre anni accademici. La durata del mandato del vice presidente di Commissione paritetica e' di due anni accademici. La durata del mandato dei rappresentanti del personale tab nel Consiglio di Dipartimento e' di tre anni accademici. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e' di due anni accademici. In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente di organo collegiale, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto. 9. Il rettore indice le elezioni o avvia il procedimento per le nuove designazioni per la nomina dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione nei sei mesi precedenti la data di scadenza dei mandati in corso. 10. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto e' incompatibile con la condizione di professore a tempo definito. Gli eletti o designati a tali cariche devono mantenere il regime di tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 11. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, qualunque carica accademica non puo' essere esercitata per piu' di due mandati consecutivi; in caso di mandato interrotto prima del termine previsto, ai fini della possibilita' di rielezione del subentrato per il mandato successivo si applica quanto previsto dal comma 8 in relazione alle cariche di direttore di dipartimento e di presidente di scuola. 12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti e al personale tab che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 13. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Statuto si intendono quali cariche accademiche le seguenti: a) rettore; b) prorettore e delegato del rettore; c) componente del consiglio di amministrazione e del senato accademico; d) direttore di dipartimento; e) presidente di scuola; f) direttore di Centro di ricerca e di servizio di Ateneo; g) coordinatore dell'organo collegiale di gestione del corso di dottorato di ricerca e della Scuola dottorale; h) direttore di Scuola di specializzazione.