(Statuto-art. 41)
                              Art. 41. 
                   Mandati elettivi e designazioni 
 
    1. Tutti i mandati elettivi o per  designazione  decorrono  dalla
data stabilita nel decreto di nomina e hanno la durata  prevista  dal
presente statuto. 
    2. Il regolamento generale di  Ateneo  prevede  le  modalita'  di
definizione  del  numero  dei  rappresentanti  degli   studenti   nel
Consiglio di Dipartimento. 
    3. La consistenza numerica delle rappresentanze del personale tab
nel Consiglio di Dipartimento e nell'organo collegiale  di  indirizzo
del Sistema bibliotecario  di  Ateneo  e'  definita  dal  regolamento
generale di Ateneo ovvero  dai  regolamenti  di  funzionamento  delle
strutture. Qualora la consistenza numerica della  rappresentanza  sia
stabilita  in  termini  percentuali,   il   numero   e'   determinato
dall'arrotondamento all'intero piu' prossimo. 
    4. Nei casi in cui gli organi collegiali delle strutture  interne
di cui al titolo III siano chiamati a  deliberare  su  questioni  che
riguardano il personale docente, il diritto di voto e'  regolato  nel
modo seguente: 
      per le delibere che riguardano il reclutamento  e  la  chiamata
dei professori ordinari e le  questioni  relative  alle  persone  dei
professori ordinari, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo
di prima fascia; 
      per le delibere che riguardano il reclutamento  e  la  chiamata
dei professori associati e le questioni  relative  alle  persone  dei
professori associati, hanno diritto di  voto  solo  i  professori  di
ruolo di prima e di seconda fascia; 
      per le delibere che riguardano il reclutamento  e  la  chiamata
dei ricercatori e le questioni relative alle persone dei ricercatori,
hanno diritto di voto solo i  professori  di  ruolo  di  prima  e  di
seconda fascia e i ricercatori; 
      le rappresentanze del personale tab e degli studenti non  hanno
diritto di voto. 
    5. Le rappresentanze nei diversi organi  delle  varie  componenti
della comunita' universitaria, previste dal presente  Statuto  o  dai
regolamenti delle strutture, sono definite mediante  elezione.  Fatto
salvo  quanto  diversamente  stabilito  dal  presente  Statuto,  ogni
elettore puo' votare per non piu' di  un  terzo,  con  arrotondamento
all'intero superiore, dei componenti da  designare.  La  composizione
degli organi collegiali deve rispettare il  principio  costituzionale
delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso  agli  uffici
pubblici. In tutti i procedimenti elettorali che si  svolgono  presso
l'Ateneo, sia per il rinnovo di organi monocratici che per il rinnovo
di organi collegiali, i  termini  procedurali  sono  sospesi  dal  31
luglio al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 
    6. Le votazioni per  le  elezioni  dei  componenti  degli  organi
collegiali ovvero delle cariche monocratiche sono valide se vi  abbia
partecipato almeno il 30%  degli  aventi  diritto,  ad  eccezione  di
quelle relative alle rappresentanze degli studenti, per le  quali  il
limite di partecipazione per la loro validita' e' fissato al  15%  di
tutti gli aventi diritto. 
    Per le elezioni studentesche non concorrono  alla  determinazione
del  quorum  di  validita'  gli  studenti   iscritti   fuori   corso;
l'elettorato passivo spetta agli immatricolati ed agli  iscritti  non
oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di  ricerca;  l'elettorato  attivo  spetta  a  tutti  gli
studenti iscritti agli stessi corsi e  in  regola  con  il  pagamento
delle tasse e dei contributi universitari. 
    Per le elezioni del personale tab l'elettorato attivo  e  passivo
spetta  al  medesimo  personale  di   ruolo,   in   servizio   presso
l'universita' nel caso di elezioni  riferite  agli  organi  centrali,
ovvero in servizio presso una determinata struttura  dell'universita'
nel caso di elezioni riferite agli organi collegiali della  struttura
medesima. 
    Se, nelle votazioni per le elezioni dei componenti  degli  organi
collegiali, il quorum di validita' previsto non viene raggiunto,  per
una o piu' componenti, la votazione puo'  essere  ripetuta  una  sola
volta. 
    La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una   o   piu'
componenti non  pregiudica  la  validita'  della  composizione  degli
organi collegiali. 
    7. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di
direttore di dipartimento e di presidente di scuola sono  indette  le
elezioni   da   parte   del   decano   dei    professori    ordinari,
rispettivamente,   dell'universita'   e   delle    altre    strutture
interessate. In caso di assenza, impedimento o inadempienza da  parte
del  decano  entro  i  termini  prescritti,  subentra  il  professore
ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. 
    8. La durata del mandato dei componenti  del  senato  accademico,
del consiglio di amministrazione  e  degli  altri  organi  collegiali
centrali dell'universita' e' di tre anni accademici, fatta  eccezione
per la componente  degli  studenti,  che  dura  in  carica  due  anni
accademici, e per gli organi sulla durata del cui mandato vi  e'  una
diversa disciplina. 
    La durata  del  mandato  del  direttore  di  dipartimento  e  del
presidente di scuola e' di tre anni accademici e  decorre,  pertanto,
dal 1° novembre dell'anno dell'elezione e si conclude il  31  ottobre
del terzo anno  successivo.  Quando,  per  qualsivoglia  ragione,  il
direttore (o il presidente) cessa dalla carica prima  della  scadenza
del triennio, il nuovo direttore (o il presidente) sara'  eletto  per
una durata pari al residuo  del  triennio.  Se  il  periodo  residuo,
decorrente dalla data del decreto rettorale di nomina,  e'  superiore
alla meta' del mandato, il periodo  di  durata  residua  del  mandato
sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletto per due
mandati; se, invece, e' pari o inferiore alla meta' del  mandato,  il
periodo di durata residua del mandato non sara' considerato  ai  fini
della possibilita' di essere eletto per due mandati. 
    La  durata  del  mandato  del  coordinatore  dell'organo  di  cui
all'art. 25, comma 3, del coordinatore del Collegio dei  docenti  del
corso di dottorato di ricerca e della Scuola dottorale,  nonche'  del
presidente di Commissione paritetica e' di tre anni accademici. 
    La  durata  del  mandato  del  vice  presidente  di   Commissione
paritetica e' di due anni accademici. 
    La durata del mandato dei rappresentanti del  personale  tab  nel
Consiglio di Dipartimento e' di tre anni accademici.  La  durata  del
mandato  dei  rappresentanti  degli   studenti   nel   Consiglio   di
Dipartimento e' di due anni accademici. 
    In caso di interruzione anticipata del mandato di  un  componente
di  organo  collegiale,  il  mandato  sostitutivo  dura   fino   alla
conclusione del mandato interrotto. 
    9. Il rettore indice le elezioni o avvia il procedimento  per  le
nuove designazioni per la nomina dei componenti del senato accademico
e del consiglio di amministrazione nei sei mesi precedenti la data di
scadenza dei mandati in corso. 
    10. L'esercizio di tutte  le  cariche  accademiche  previste  dal
presente Statuto e' incompatibile con la condizione di  professore  a
tempo  definito.  Gli  eletti  o  designati  a  tali  cariche  devono
mantenere il regime di tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la
durata del mandato. 
    11.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal   presente
Statuto, qualunque carica accademica non puo' essere  esercitata  per
piu' di due mandati consecutivi; in caso di mandato interrotto  prima
del termine previsto, ai fini della possibilita'  di  rielezione  del
subentrato per il mandato successivo si applica quanto  previsto  dal
comma 8 in relazione alle cariche di direttore di dipartimento  e  di
presidente di scuola. 
    12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e'  riservato
ai docenti e al personale tab che assicurino un  numero  di  anni  di
servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della  data  di
collocamento a riposo. 
    13. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Statuto si
intendono quali cariche accademiche le seguenti: 
      a) rettore; 
      b) prorettore e delegato del rettore; 
      c) componente del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico; 
      d) direttore di dipartimento; 
      e) presidente di scuola; 
      f) direttore di Centro di ricerca e di servizio di Ateneo; 
      g) coordinatore dell'organo collegiale di gestione del corso di
dottorato di ricerca e della Scuola dottorale; 
      h) direttore di Scuola di specializzazione.