Art. 42. Disciplina transitoria ai fini dell'allineamento, all'anno accademico, del mandato di direttore (e di presidente di scuola) e dei componenti del senato accademico. 1. Tutti i direttori di dipartimento (o presidenti di scuola) entrati in carica successivamente alla data di scadenza dei mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, cesseranno dalla carica in data 31 ottobre 2021. Se, per i direttori (o presidenti) cosi' entrati in carica, il periodo di durata della carica, decorrente dalla data indicata dal decreto rettorale di nomina, e' superiore alla meta' del mandato, il periodo di durata del mandato sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletti per due mandati. Se, per i direttori (o presidenti) cosi' entrati in carica, il periodo di durata della carica, decorrente dalla data indicata dal decreto rettorale di nomina, e' pari o inferiore alla meta' del mandato, il periodo di durata del mandato non sara' considerato ai fini della possibilita' di essere eletti per due mandati. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza della presente disposizione transitoria, un direttore (o presidente) cessi anticipatamente, per qualsiasi ragione, dalla carica e tale cessazione si verifichi anteriormente alla data del 31 ottobre 2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto entrera' in carica il 1° novembre 2018 e fino a quella data le funzioni saranno svolte dal direttore (o presidente) vicario, ovvero, in mancanza, dal decano. 2. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza della presente disposizione transitoria, un direttore (o presidente) cessi anticipatamente, per qualsiasi ragione, dalla carica e tale cessazione si verifichi successivamente alla data del 31 ottobre 2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto restera' in carica fino al 31 ottobre 2021 e il suo mandato sara' considerato o meno ai fini della possibilita' di essere eletto per due mandati a seconda che il mandato abbia avuto una durata superiore alla meta' del mandato ovvero pari o inferiore ad essa. 3. In via transitoria, la durata del mandato dei componenti del senato accademico, entrati in carica successivamente alla conclusione del mandato in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione transitoria, si concludera' in data 31 ottobre 2021.