(Statuto-art. 42)
                              Art. 42. 
Disciplina   transitoria   ai   fini   dell'allineamento,    all'anno
accademico, del mandato di direttore (e di presidente  di  scuola)  e
                dei componenti del senato accademico. 
    1. Tutti i direttori di dipartimento  (o  presidenti  di  scuola)
entrati in carica successivamente alla data di scadenza  dei  mandati
in  corso  al  momento  dell'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione transitoria, cesseranno dalla carica in data 31  ottobre
2021. Se, per i direttori (o presidenti) cosi' entrati in carica,  il
periodo di durata della carica, decorrente dalla  data  indicata  dal
decreto rettorale di nomina, e' superiore alla meta' del mandato,  il
periodo di  durata  del  mandato  sara'  considerato  ai  fini  della
possibilita' di essere eletti per due mandati. Se, per i direttori (o
presidenti) cosi' entrati in  carica,  il  periodo  di  durata  della
carica, decorrente dalla  data  indicata  dal  decreto  rettorale  di
nomina, e' pari o inferiore alla meta' del  mandato,  il  periodo  di
durata del mandato non sara' considerato ai fini  della  possibilita'
di essere eletti per due mandati. Nell'ipotesi  in  cui,  durante  la
vigenza della presente  disposizione  transitoria,  un  direttore  (o
presidente)  cessi  anticipatamente,  per  qualsiasi  ragione,  dalla
carica e tale cessazione si verifichi anteriormente alla data del  31
ottobre 2018, il  direttore  (o  presidente)  successivamente  eletto
entrera' in carica il 1° novembre  2018  e  fino  a  quella  data  le
funzioni saranno svolte dal direttore (o presidente) vicario, ovvero,
in mancanza, dal decano. 
    2.  Nell'ipotesi  in  cui,  durante  la  vigenza  della  presente
disposizione  transitoria,  un   direttore   (o   presidente)   cessi
anticipatamente,  per  qualsiasi  ragione,  dalla   carica   e   tale
cessazione si verifichi successivamente  alla  data  del  31  ottobre
2018, il direttore (o presidente) successivamente eletto restera'  in
carica fino al 31 ottobre 2021 e il suo mandato sara'  considerato  o
meno ai fini della possibilita' di essere eletto per  due  mandati  a
seconda che il mandato abbia avuto una durata  superiore  alla  meta'
del mandato ovvero pari o inferiore ad essa. 
    3. In via transitoria, la durata del mandato dei  componenti  del
senato accademico, entrati in carica successivamente alla conclusione
del mandato in corso al momento dell'entrata in vigore della presente
disposizione transitoria, si concludera' in data 31 ottobre 2021.