Art. 43. Divieti e incompatibilita' 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino essere eletti a farne parte, e al collegio dei direttori di dipartimento. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, inoltre, non possono: a) essere componenti di altri organi centrali dell'universita'; b) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; d) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie presso il Ministero dell'universita' e presso l'ANVUR. 2. Le cariche di prorettore vicario e di prorettore sono incompatibili con quelle di direttore o di presidente di qualunque struttura dell'universita' e con quelle di componente degli organi centrali di cui al titolo II, capo II del presente statuto. 3. Il direttore di dipartimento e il presidente di scuola non possono essere componenti degli organi centrali di cui al titolo II, capo II del presente statuto, fatta eccezione per quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 4. La carica di prorettore, di componente eletto del senato accademico, di direttore di dipartimento o di presidente di scuola e' incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. 5. La funzione di prorettore vicario e' incompatibile con quelle di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 6. Le cariche di rappresentante degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel CUG e nell'organo di indirizzo dell'ente regionale per il diritto allo studio sono tra loro incompatibili. 7. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'universita', viene eletto o designato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.