(Statuto-art. 43)
                              Art. 43. 
                     Divieti e incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non  possono  ricoprire  altre  cariche  accademiche,
fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico  e
al consiglio di amministrazione, e per i direttori  di  dipartimento,
limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino essere
eletti a farne parte, e al collegio dei direttori di dipartimento.  I
componenti del senato accademico e del consiglio di  amministrazione,
inoltre, non possono: 
      a) essere componenti di altri organi centrali dell'universita'; 
      b) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di
specializzazione o far parte del consiglio di  amministrazione  delle
scuole di specializzazione; 
      c) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata
del mandato; 
      d) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      e)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie presso
il Ministero dell'universita' e presso l'ANVUR. 
    2.  Le  cariche  di  prorettore  vicario  e  di  prorettore  sono
incompatibili con quelle di direttore o di  presidente  di  qualunque
struttura dell'universita' e con quelle di  componente  degli  organi
centrali di cui al titolo II, capo II del presente statuto. 
    3. Il direttore di dipartimento e il  presidente  di  scuola  non
possono essere componenti degli organi centrali di cui al titolo  II,
capo II del presente statuto, fatta eccezione per quanto previsto  al
comma 1 del presente articolo. 
    4. La carica di  prorettore,  di  componente  eletto  del  senato
accademico, di direttore di dipartimento o di presidente di scuola e'
incompatibile   con   quella   di   componente   del   consiglio   di
amministrazione. 
    5. La funzione di prorettore vicario e' incompatibile con  quelle
di  componente   del   senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione. 
    6.  Le  cariche  di  rappresentante  degli  studenti  nel  senato
accademico,  nel  consiglio  di  amministrazione,   nel   nucleo   di
valutazione, nel CUG e nell'organo di indirizzo  dell'ente  regionale
per il diritto allo studio sono tra loro incompatibili. 
    7. Chi, ricoprendo una  carica  in  un  organo  dell'universita',
viene eletto o designato a ricoprirne un'altra incompatibile  con  la
prima, decade da  quella  precedentemente  ricoperta  contestualmente
all'accettazione della nuova carica.