Art. 44. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni 1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto. 2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1, punto b), salvo che per le adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ai sensi delle norme vigenti, soltanto se intervengono all'adunanza. 3. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti dell'organo collegiale. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Ad esclusione delle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico, qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ai sensi delle norme vigenti, soltanto se intervengono all'adunanza. 5. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.