(Statuto-art. 44)
                              Art. 44. 
           Validita' delle adunanze e delle deliberazioni 
 
    1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se: 
      a) tutti coloro che hanno titolo  a  parteciparvi  siano  stati
convocati  mediante  comunicazione  personale,  di  norma   per   via
telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno,  spedita
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; 
      b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con  arrotondamento
in difetto, degli aventi diritto al voto. 
    2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui  al
precedente comma 1, punto b), salvo che per le adunanze del consiglio
di amministrazione e del senato accademico, non  si  tiene  conto  di
coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e  si
tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita' od in alternanza,  ai  sensi  delle  norme  vigenti,
soltanto se intervengono all'adunanza. 
    3. L'ordine  del  giorno  e'  stabilito  dal  presidente  e  deve
espressamente indicare le deliberazioni da assumere  con  maggioranza
qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti  gli
argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo
e  comunque  da  non  meno  di  quattro  dei  componenti  dell'organo
collegiale. 
    4.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti aventi  diritto  al  voto,  salvo  quando  sia  diversamente
disposto. In caso di parita'  prevale  il  voto  del  presidente.  Ad
esclusione delle adunanze del  consiglio  di  amministrazione  e  del
senato accademico, qualora una deliberazione  debba  essere  adottata
con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo,
si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni
di incompatibilita' od in alternanza, ai sensi delle  norme  vigenti,
soltanto se intervengono all'adunanza. 
    5. Nessuno puo' prendere parte al voto  sulle  questioni  che  lo
riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro
il quarto grado.