(Statuto-art. 45)
                              Art. 45. 
                           Verbalizzazione 
 
    1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere
approvati,  di  norma,  nella   medesima   adunanza   o   in   quella
immediatamente successiva e devono essere firmati  dal  presidente  e
dal segretario dell'adunanza. 
    2.  Gli  originali  dei  verbali  sono  conservati  a  cura   del
segretario dell'organo. 
    3. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione,  sono
pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono  contenute  nel
regolamento generale di Ateneo. Al personale  universitario  ed  agli
studenti e' comunque  garantita  la  consultazione  dei  verbali  nei
locali ove sono custoditi.