Art. 45. Verbalizzazione 1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura del segretario dell'organo. 3. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti e' comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.