Art. 46. Modifiche di Statuto 1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dai Consigli di Dipartimento e dal consiglio degli studenti. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate. 3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.