(Statuto-art. 46)
                              Art. 46. 
                        Modifiche di Statuto 
 
    1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato  accademico
a maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver acquisito il  parere
favorevole del consiglio di  amministrazione,  anch'esso  espresso  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    2. Proposte di modifiche allo statuto possono  essere  presentate
anche dal consiglio di amministrazione, dai Consigli di  Dipartimento
e dal consiglio  degli  studenti.  Il  senato  accademico,  entro  il
termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla
ammissibilita' delle proposte presentate. 
    3. Le modifiche di statuto sono emanate dal  rettore  secondo  le
procedure previste dalla legge 9 maggio  1989,  n.  168,  art.  6  ed
entrano in vigore quindici giorni dopo la  loro  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.