Art. 45 Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale e' conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalle amministrazioni previo confronto ai sensi dell'art. 5, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni rendono preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. Acquisiscono, inoltre, le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valutano. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi. 5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con il provvedimento di conferimento l'amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi e' fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.