(Allegato-art. 45)
 
                               Art. 45 
 
Linee  generali  in   materia   di   conferimento   degli   incarichi
                            dirigenziali 
 
  1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione  e
a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 
  2.  L'incarico  dirigenziale  e'   conferito,   con   provvedimento
dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme  di  legge  in
materia e degli atti adottati dalle amministrazioni previo  confronto
ai sensi dell'art. 5, in osservanza dei principi di  trasparenza  che
gli stessi prevedono. 
  3. Per  rendere  effettivi  i  principi  di  cui  al  comma  2,  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis del D.Lgs. n.
165/2001, le  amministrazioni  rendono  preventivamente  conoscibili,
anche  mediante   pubblicazione   di   apposito   avviso   sul   sito
istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della  procedura
al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al  comma  1,  il
numero e la  tipologia  di  posizioni  dirigenziali  che  si  rendono
disponibili  ed  i  criteri  di  scelta.  Acquisiscono,  inoltre,  le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valutano. 
  4.  Al  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede   un
contratto  individuale  con  cui  e'   definito   il   corrispondente
trattamento   economico,   nel   rispetto   dei   principi   definiti
dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 165/2001  e  di  quanto  previsto  dai
contratti collettivi. 
  5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001,  con  il
provvedimento di conferimento l'amministrazione individua  l'oggetto,
la  durata  dell'incarico  e  gli  obiettivi   da   conseguire,   con
riferimento  alle  priorita',  ai  piani  ed  ai  programmi  definiti
dall'organo di vertice. 
  6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un  tempo  determinato  e
possono essere rinnovati. La  durata  degli  stessi  e'  fissata  nel
rispetto  delle  durate  minime  e  massime  previste  dalle  vigenti
disposizioni di legge.