(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                        Designazioni elettive 
 
    Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli  studenti
negli organi dell'Universita' sono  indette,  di  norma  in  un'unica
tornata, dal rettore con anticipo di almeno  un  mese  rispetto  alla
scadenza dei mandati, dandone adeguata forma  di  comunicazione  agli
interessati. 
    Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica
per un periodo massimo di quarantacinque giorni. 
    In caso di cessazione  anticipata  del  mandato  per  dimissioni,
trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro  subentra  il
primo dei non eletti.