(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
             Disposizioni applicabili in via transitoria 
 
    Le  modifiche   alla   composizione   di   organi   e   strutture
dell'Universita' e alla durata  in  carica  dei  loro  componenti  si
applicano all'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore
delle modifiche stesse. Ai fini del rispetto dei  limiti  di  mandato
non si tiene conto delle cariche rivestite nel periodo antecedente  a
tale rinnovo. 
    Le modifiche relative alle competenze di organi  dell'Universita'
si applicano con efficacia immediata.