(Accordo quadro-art. 56)
 
                             Articolo 56 
 
                           Comitato misto 
 
  1.Le   parti   istituiscono   un   comitato   misto   composto   da
rappresentanti di entrambe. 
  2.In sede di comitato  misto  si  tengono  consultazioni  volte  ad
agevolare l'attuazione del  presente  accordo  e  a  conseguirne  gli
obiettivi generali, nonche' a mantenere la  coerenza  generale  delle
relazioni tra l'UE e l'Australia. 
  3.Il comitato misto: 
  a) promuove un'efficace attuazione del presente accordo; 
  b) segue lo sviluppo delle relazioni bilaterali complessive tra  le
parti, compresa la stipula di accordi tra le parti; 
  c) chiede, ove opportuno,  informazioni  ai  comitati  o  ad  altri
organismi istituiti nell'ambito di altri  accordi  tra  le  parti  ed
esamina le relazioni da questi presentate; 
  d) scambia opinioni e formula proposte sulle questioni  d'interesse
comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle; 
  e) fissa priorita' e, se del caso, definisce le tappe successive  o
i piani d'azione in relazione ai fini del presente accordo; 
  f) cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori
oggetto dell'accordo; 
  g) si adopera per comporre, a  norma  dell'articolo  57,  eventuali
controversie sorte nell'applicazione o interpretazione  del  presente
accordo; 
  h) esamina le informazioni presentate da una parte  in  conformita'
all'articolo 57; 
  i) adotta decisioni, ove opportuno, per  dare  effetto  ad  aspetti
specifici del presente accordo. 
  4.Il comitato misto delibera per consenso. Esso adotta  il  proprio
regolamento interno e puo' istituire sottocomitati e gruppi di lavoro
per trattare questioni specifiche. 
  5.Il comitato misto  si  riunisce  di  norma  una  volta  all'anno,
alternativamente nell'Unione e in Australia. A richiesta di una delle
parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato  misto.  Il
comitato misto e' copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di
norma, a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello
ministeriale. Il comitato misto puo' anche operare mediante  contatti
video o telefonici e attraverso lo scambio di informazioni per  posta
elettronica.