Articolo 56 Comitato misto 1.Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe. 2.In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonche' a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'UE e l'Australia. 3.Il comitato misto: a) promuove un'efficace attuazione del presente accordo; b) segue lo sviluppo delle relazioni bilaterali complessive tra le parti, compresa la stipula di accordi tra le parti; c) chiede, ove opportuno, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esamina le relazioni da questi presentate; d) scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle; e) fissa priorita' e, se del caso, definisce le tappe successive o i piani d'azione in relazione ai fini del presente accordo; f) cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo; g) si adopera per comporre, a norma dell'articolo 57, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo; h) esamina le informazioni presentate da una parte in conformita' all'articolo 57; i) adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo. 4.Il comitato misto delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno e puo' istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. 5.Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Australia. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto e' copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale. Il comitato misto puo' anche operare mediante contatti video o telefonici e attraverso lo scambio di informazioni per posta elettronica.