(Accordo-art. 51)
 
                             Articolo 51 
 
          Cooperazione in materia di lotta contro la frode 
 
  1. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i  principi
di sana gestione finanziaria e  collaborano  per  tutelare  i  propri
interessi finanziari. Esse adottano misure efficaci per  prevenire  e
combattere la frode, la corruzione e ogni  altra  attivita'  illecita
che leda i loro interessi finanziari. 
  2. Qualsiasi altro accordo o  strumento  finanziario  eventualmente
concluso fra le  parti  durante  l'attuazione  del  presente  accordo
comprende  clausole   specifiche   sulla   cooperazione   finanziaria
riguardanti  verifiche  sul  posto,  ispezioni,  controlli  e  misure
antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 
  3. Ai fini della corretta applicazione del  presente  articolo,  le
autorita' competenti delle parti procedono a scambi  di  informazioni
e, su richiesta di una di esse, si consultano  in  conformita'  della
normativa pertinente. 
  4. Le autorita'  afghane  controllano  periodicamente  la  corretta
realizzazione delle operazioni finanziate con  i  fondi  dell'Unione.
Esse adottano le misure atte a prevenire la frode,  la  corruzione  e
ogni altra attivita' illecita lesiva di tali fondi.  Esse  comunicano
alla Commissione europea  qualsiasi  provvedimento  adottato  in  tal
senso. 
  5. Le autorita' afghane trasmettono senza indugio alla  Commissione
europea le informazioni di cui sono a conoscenza su casi  presunti  o
accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra  attivita'  illecita
in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di
frode o corruzione sono segnalati anche all'Ufficio  europeo  per  la
lotta  antifrode.  Le  autorita'  afghane  segnalano  altresi'   alla
Commissione europea tutte le misure adottate in  relazione  ai  fatti
comunicati ai sensi del presente paragrafo. 
  6. Le autorita' afghane garantiscono lo svolgimento di  indagini  e
azioni penali in relazione ai casi presunti  e  accertati  di  frode,
corruzione e altre attivita' illecite a danno dei fondi  dell'Unione.
Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode puo'  assistere
le autorita' afghane competenti in questo compito. 
  7. Conformemente  alla  normativa  dell'Unione,  e  unicamente  per
tutelarne gli interessi finanziari, l'Ufficio europeo  per  la  lotta
antifrode e'  autorizzato,  su  richiesta,  a  svolgere  controlli  e
verifiche in loco in Afghanistan. Questi ultimi sono  predisposti  ed
effettuati  in  stretta  collaborazione  con  le  autorita'   afghane
competenti. Le autorita' afghane forniscono all'Ufficio  europeo  per
la lotta antifrode tutta l'assistenza necessaria per consentirgli  di
adempiere i suoi compiti. 
  8. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode puo' convenire  con  le
autorita' competenti afghane di  intensificare  la  cooperazione  nel
settore della lotta  antifrode,  anche  mediante  la  conclusione  di
accordi operativi.