Articolo 53 Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione avviata ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati membri dell'Unione europea di collaborare a livello bilaterale o di concludere, se del caso, accordi bilaterali e di cooperazione con l'Afghanistan. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna parte nell'ambito delle proprie relazioni con terzi. 2. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.