(Accordo-art. 53)
 
                             Articolo 53 
 
                            Altri accordi 
 
  1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato  sull'Unione
europea e del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  il
presente accordo o qualsiasi azione avviata ai sensi dello stesso non
pregiudica in alcun modo la facolta' degli Stati  membri  dell'Unione
europea di collaborare a livello bilaterale o di concludere,  se  del
caso, accordi bilaterali e  di  cooperazione  con  l'Afghanistan.  Il
presente accordo non pregiudica l'applicazione o  l'esecuzione  degli
impegni assunti da ciascuna parte nell'ambito delle proprie relazioni
con terzi. 
  2. Le parti  possono  integrare  il  presente  accordo  concludendo
accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel
suo campo di applicazione.  Siffatti  accordi  specifici  sono  parte
integrante  delle  relazioni  bilaterali  generali  disciplinate  dal
presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.