(Accordo-art. 54)
 
                             Articolo 54 
 
                     Adempimento degli obblighi 
 
  1.  Ciascuna  parte  puo'  deferire  al  comitato  misto  qualsiasi
controversia  relativa  all'applicazione  o  all'interpretazione  del
presente accordo. 
  2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno  agli  obblighi
derivanti dal presente accordo  puo'  prendere  misure  adeguate  per
quanto riguarda il presente accordo o qualsiasi accordo specifico  di
cui all'articolo 53, paragrafo 2. 
  3. Prima di procedere, fatta eccezione per i  casi  particolarmente
urgenti, essa  fornisce  al  comitato  misto  tutte  le  informazioni
necessarie per un esame approfondito  della  situazione  al  fine  di
trovare una soluzione accettabile per le parti. 
  4. Nella scelta delle misure adeguate,  vanno  privilegiate  quelle
che meno interferiscono con il funzionamento del presente  accordo  o
di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 5 3, paragrafo  2.
Le misure vengono comunicate senza  indugio  all'altra  parte  e,  se
quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni  in  sede  di
comitato misto. 
  5. Le parti convengono che, ai fini della corretta  interpretazione
e  dell'applicazione  pratica  del  presente   accordo,   per   «casi
particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 si intendono i casi di
violazione sostanziale del presente accordo  a  opera  di  una  delle
parti. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende: 
    a) una denuncia del presente  accordo  non  sancita  dalle  norme
generali del diritto internazionale, oppure 
    b) la violazione di uno degli elementi  essenziali  del  presente
accordo di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  3,  e  all'articolo  9,
paragrafo 2.