(Accordo-art. 56)
 
                             Articolo 56 
 
 Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni 
 
  1. Le disposizioni del presente accordo si applicano fatte salve le
disposizioni legislative e regolamentari delle parti  in  materia  di
accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 
  2.  Nessuna  disposizione  del   presente   accordo   deve   essere
interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui
divulgazione sia considerata contraria ai propri interessi essenziali
in materia di sicurezza. 
  3.  Le  parti  ribadiscono  il  proprio  impegno  a  proteggere  le
informazioni riservate ricevute nel corso della cooperazione.