Articolo 56 Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza. 3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a proteggere le informazioni riservate ricevute nel corso della cooperazione.