(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                    Costituzione dei Dipartimenti 
 
    1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque  docenti
di ruolo  e  ricercatori  che  vi  afferiscono,  di  cui  almeno  sei
professori di prima fascia. I mutamenti di  afferenza,  adeguatamente
motivati, sono approvati dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti
interessati e regolati  dal  criterio  dell'omogeneita'  dei  settori
scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca. 
    2. Possono partecipare alle attivita' di ricerca del Dipartimento
le figure previste dalle leggi vigenti. 
    3. I Dipartimenti sono costituiti,  modificati  e  soppressi  con
decreto del Rettore su proposta del Senato accademico  approvata  dal
Consiglio di amministrazione. 
    4.  Nell'atto  di  costituzione  del  Dipartimento  e'   indicato
l'elenco dei gruppi di settori scientifico-disciplinari dei quali  il
Dipartimento e' responsabile  e  per  i  quali  formula  proposte  di
reclutamento, indice e gestisce procedure di valutazione comparativa,
assegna, sentiti gli interessati, i carichi  didattici  per  l'intero
Ateneo anche mediante convenzione fra i Dipartimenti. 
    5. La responsabilita' di ciascun settore scientifico-disciplinare
e' attribuita a un solo Dipartimento. 
    6  Un  Dipartimento  puo'  chiedere,  con  delibera  adottata   a
maggioranza assoluta,  l'attribuzione  della  responsabilita'  di  un
settore scientifico disciplinare. Il Senato  accademico  delibera  il
cambio  di  responsabilita'  a  maggioranza  assoluta,   sentito   il
Dipartimento responsabile e previo parere favorevole del Consiglio di
amministrazione. 
    7.  Qualora  il  medesimo  settore  scientifico-disciplinare  sia
rappresentato in piu' di un Dipartimento, le proposte  relative  alla
programmazione  degli  organici  e  le  proposte  di  chiamata   sono
corredate dal parere di ciascun Dipartimento,  ulteriore  rispetto  a
quello responsabile, cui  afferisca  una  quota  pari  ad  almeno  il
quaranta   per    cento    dei    punti    organico    del    settore
scientifico-disciplinare oggetto della proposta. 
    8. Se il personale docente scende al di sotto delle  trentacinque
unita', con decreto del Rettore, su proposta  del  Senato  accademico
approvata  dal  Consiglio  di  amministrazione,  sono   disposte   la
soppressione del Dipartimento e l'attribuzione ad altri  Dipartimenti
dell'Ateneo       della       responsabilita'       dei       settori
scientifico-disciplinari ad esso originariamente riconosciuti.