Art. 45. Contrattazione integrativa: materie 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57; b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30; c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 58, nonche' della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32; e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita' e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonche' la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7 maggio 2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa; g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014; i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale. 2. La materia a cui si applica l'art. 8 comma 4, e' quella di cui al comma 1, lettera f). 3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e), g), h), i). 4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale.