Art. 45.
Contrattazione integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a
retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di
risultato, nel rispetto dell'art. 57;
b) i criteri per la determinazione della retribuzione di
risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30;
c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2,
in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della
retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un
incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai
sensi dell'art. 58, nonche' della eventuale integrazione della
retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche
attivita' e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste
da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonche' la
eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di
risultato;
f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.
146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto
previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo
nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del
7 maggio 2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali
legittimati a tale contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di
salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto
demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;
h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione
integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del
personale in distacco sindacale.
2. La materia a cui si applica l'art. 8 comma 4, e' quella di cui
al comma 1, lettera f).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di
cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e), g), h), i).
4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie
indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art.
44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla
contrattazione integrativa di livello territoriale.