(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                 Contrattazione integrativa: materie 
 
    1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
      a) la definizione di un diverso criterio di riparto  del  Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a
retribuzione  di  posizione  e  quota  destinata  a  retribuzione  di
risultato, nel rispetto dell'art. 57; 
      b) i  criteri  per  la  determinazione  della  retribuzione  di
risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30; 
      c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2,
in ragione dell'impegno richiesto, ai  fini  dell'integrazione  della
retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un
incarico ad interim per il periodo di affidamento  dell'incarico,  ai
sensi  dell'art.  58,  nonche'  della  eventuale  integrazione  della
retribuzione di risultato nel caso di  affidamento  dell'incarico  di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
      d) i criteri generali per la definizione dei piani  di  welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32; 
      e) i criteri delle forme  di  incentivazione  delle  specifiche
attivita' e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste
da specifiche disposizioni legge, di  cui  all'art.  60,  nonche'  la
eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la  retribuzione  di
risultato; 
      f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.
146/1990 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto  dalle  specifiche  disposizioni   dell'Accordo   collettivo
nazionale in materia di  norme  di  garanzia  del  funzionamento  dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del
7 maggio  2002,  anche  per  quanto  concerne  i  soggetti  sindacali
legittimati a tale contrattazione integrativa; 
      g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola  di
salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto
demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; 
      h) i criteri  per  l'attribuzione  dei  compensi  professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure  previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014; 
      i) la  definizione  di  quanto  demandato  alla  contrattazione
integrativa dall'art. 61 in  materia  di  trattamento  economico  del
personale in distacco sindacale. 
    2. La materia a cui si applica l'art. 8 comma 4, e' quella di cui
al comma 1, lettera f). 
    3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle  di
cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e), g), h), i). 
    4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio,  le  materie
indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto,  ai  sensi  dell'art.
44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla
contrattazione integrativa di livello territoriale.