Art. 46.
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
puo' svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli
di intesa tra gli enti interessati, ivi compresi quelli di cui al
comma 4 del precedente art. 45, e le organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa puo'
essere assunta, oltreche' dalle associazioni nazionali
rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti
titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione dei
comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti
sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la
partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 7, lett. b) (RSA);
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui
all'art. 8, comma 6.
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze
sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalita' di
partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con
riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le
materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque
riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la composizione
della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della
contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci.
4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto
previsto dall'art. 8, comma 5 (atto unilaterale) nelle materie di cui
all'art. 45, comma 2.