(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
    Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 
 
    1. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
puo' svolgersi anche a livello territoriale sulla base di  protocolli
di intesa tra gli enti interessati, ivi compresi  quelli  di  cui  al
comma 4  del  precedente  art.  45,  e  le  organizzazioni  sindacali
territoriali firmatarie del  presente  contratto.  L'iniziativa  puo'
essere    assunta,    oltreche'    dalle    associazioni    nazionali
rappresentative degli enti del comparto,  da  ciascuno  dei  soggetti
titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione  dei
comuni nei confronti dei  comuni  ad  essa  aderenti  e  delle  parti
sindacali. 
    2. I protocolli devono precisare: 
      a)  la  composizione  della  delegazione  trattante  di   parte
pubblica; 
      b) la composizione della delegazione sindacale,  prevedendo  la
partecipazione di rappresentanti  territoriali  delle  organizzazioni
sindacali di cui all'art. 7, lett. b) (RSA); 
      c) la procedura per la autorizzazione alla  sottoscrizione  del
contratto integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di  cui
all'art. 8, comma 6. 
      d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze
sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 
    3. Gli enti che aderiscono  ai  protocolli  definiscono,  in  una
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti,  le  modalita'  di
partecipazione  alla  contrattazione  di  livello  territoriale,  con
riferimento ad aspetti quali  la  formulazione  degli  indirizzi,  le
materie o gli eventuali aspetti specifici che si  intendono  comunque
riservare alla contrattazione presso ciascun  ente,  la  composizione
della delegazione  datoriale,  il  finanziamento  degli  oneri  della
contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci. 
    4. Alla contrattazione territoriale si  applica  comunque  quanto
previsto dall'art. 8, comma 5 (atto unilaterale) nelle materie di cui
all'art. 45, comma 2.