Art. 46. Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 1. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1, puo' svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati, ivi compresi quelli di cui al comma 4 del precedente art. 45, e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa puo' essere assunta, oltreche' dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali. 2. I protocolli devono precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, lett. b) (RSA); c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all'art. 8, comma 6. d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalita' di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci. 4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall'art. 8, comma 5 (atto unilaterale) nelle materie di cui all'art. 45, comma 2.