Art. 34. Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca 1. L'universita' assicura ai docenti e agli studenti la fruizione del patrimonio librario di proprieta' dell'ateneo e dei dipartimenti mediante biblioteche dislocate presso le strutture didattiche e di ricerca e contribuisce, nei limiti delle risorse disponibili, all'accrescimento dello stesso. 2. L'universita' assicura agli studenti l'accesso al centro linguistico per il conseguimento delle idoneita' linguistiche previste nei corsi di laurea. 3. L'universita', nei limiti delle risorse disponibili, mette a disposizione dei dipartimenti in cui vengono svolte attivita' didattiche e di ricerca nei settori scientifico sperimentali propri, strutture tecnologiche utili ai fini dell'espletamento di dette attivita', nonche' della sperimentazione biologica, tecnologica, agroalimentare, zootecnica e veterinaria. 4. L'universita', nei limiti delle risorse disponibili, si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attivita' di ricerca e formativa teorico-pratica correlata al corso di laurea di medicina veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 4-bis. L'universita' puo' dotarsi di un centro di servizio funzionale a supportare la realizzazione e gestione di grandi progetti infrastrutturali e di ricerca. 5. Le modalita' di gestione delle strutture di cui ai commi precedenti sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.