(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
         Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca 
 
    1. L'universita' assicura ai docenti e agli studenti la fruizione
del patrimonio librario di proprieta' dell'ateneo e dei  dipartimenti
mediante biblioteche dislocate presso le strutture  didattiche  e  di
ricerca  e  contribuisce,  nei  limiti  delle  risorse   disponibili,
all'accrescimento dello stesso. 
    2. L'universita'  assicura  agli  studenti  l'accesso  al  centro
linguistico  per  il  conseguimento  delle   idoneita'   linguistiche
previste nei corsi di laurea. 
    3. L'universita', nei limiti delle risorse disponibili,  mette  a
disposizione  dei  dipartimenti  in  cui  vengono  svolte   attivita'
didattiche e di ricerca nei settori scientifico sperimentali  propri,
strutture tecnologiche  utili  ai  fini  dell'espletamento  di  dette
attivita',  nonche'  della  sperimentazione  biologica,  tecnologica,
agroalimentare, zootecnica e veterinaria. 
    4. L'universita', nei limiti delle risorse disponibili,  si  dota
di un  ospedale  veterinario  per  l'espletamento  dell'attivita'  di
ricerca e formativa teorico-pratica correlata al corso di  laurea  di
medicina veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
    4-bis. L'universita'  puo'  dotarsi  di  un  centro  di  servizio
funzionale  a  supportare  la  realizzazione  e  gestione  di  grandi
progetti infrastrutturali e di ricerca. 
    5. Le modalita' di gestione  delle  strutture  di  cui  ai  commi
precedenti sono  definite  con  apposito  regolamento  approvato  dal
consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.