(Allegato 1)
    

                                                           Allegato 1

                               (articolo 17, comma 1, lettera b)

                          "ALLEGATO TECNICO
           MODALITA' E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE
                 DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS

SEZIONE A - DEFINIZIONI
SEZIONE B - CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI  PER  IL  RILASCIO  DELLA
            GARANZIA
SEZIONE C - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO
SEZIONE D - REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E  COMMISSIONI  SPETTANTI  A
            SACE S.P.A.
SEZIONE E - GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
   a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione:  il
      decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) Condizioni di mercato:  le  condizioni  conformi  al  principio
      dell'operatore  privato  in  una  economia   di   mercato,   in
      conformita'  alla  Comunicazione  della   Commissione   europea
      (2008/C 155/02) del  20  giugno  2008  sull'applicazione  degli
      articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di  Stato  concessi
      sotto forma di garanzie;
   c) Conto  Corrente:  il  conto  corrente  di  tesoreria   centrale
      intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1,  comma  14,  del
      Decreto Liquidita';
   d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona  giuridica
      terza nel caso in cui il  rimborso  del  finanziamento  sia  da
      questa  coperto,  integralmente  o  parzialmente,  in  garanzia
      autonoma e a prima richiesta;
   e) Decreto Liquidita': il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.
      40;
   f) Finanziamenti:  i  finanziamenti,  anche   subordinati,   sotto
      qualsiasi  forma  (ivi  inclusi   la   locazione   finanziaria,
      l'acquisto  di  crediti  a  titolo  oneroso,  il  rilascio   di
      fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonche'  ogni
      altra forma di concessione di crediti, garanzie  e  impegni  di
      firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del  Ministro
      dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in
      favore  di  Imprese  Beneficiarie,  ovvero  concessi  ad  altro
      soggetto abilitato all'esercizio  del  credito  in  Italia  per
      effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
   g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma  14,  del  Decreto
      Liquidita';
   h) Garanzie:  le  garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
      controgaranzie,  fideiussioni  e   altri   impegni   di   firma
      rilasciati da SACE  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma
      14-bis,  del  decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
      326;
   i) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi"
      secondo la definizione di cui all'articolo 4,  punto  39),  del
      regolamento (UE) n.  575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
      Consiglio, del 26 giugno 2013;
   l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e
      le imprese  aventi  sede  legale  all'estero  con  una  stabile
      organizzazione in  Italia,  purche'  le  stesse  non  risultino
      classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario  tra
      le esposizioni deteriorate,  non  presentino  un  rapporto  tra
      «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato  operativo
      per cassa» superiore al 20 per  cento  e  non  rientrino  nella
      categoria di Imprese in difficolta';
   m) Impresa  in  difficolta':  le  imprese  che   rientrano   nella
      definizione  di  "imprese  in  difficolta'"  ai   sensi   della
      Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante
      "Orientamenti sugli aiuti di Stato  per  il  salvataggio  e  la
      ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'";
   n) Limiti  di  rischio:  i  limiti  e  i  criteri  individuati  in
      relazione ai  rischi  che  si  intende  assumere  nell'anno  di
      riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
   o) Organo Deliberante: il Consiglio  di  amministrazione  di  SACE
      S.p.A. ovvero il diverso organo  di  SACE  S.p.A.  che  risulta
      competente per la delibera di assunzione, variazione,  gestione
      e indennizzo di ciascuna  operazione  in  base  al  sistema  di
      deleghe di volta in volta vigente;
   p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e
      internazionali e altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
      credito in Italia, confidi, nonche'  imprese  di  assicurazione
      nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia
      del ramo  credito  e  cauzioni  ovvero,  con  riferimento  alle
      Garanzie su Titoli di debito, i  sottoscrittori  di  Titoli  di
      debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
   q) Titoli   di   debito:   prestiti    obbligazionari,    cambiali
      finanziarie, titoli di debito  e  altri  strumenti  finanziari,
      emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle  Garanzie,  il  titolare  o  il  legale
   rappresentante  dell'Impresa  Beneficiaria,  nonche'  i   soggetti
   indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e  2-ter,  del  Codice
   delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di
   non trovarsi nelle condizioni ostative previste  dall'articolo  67
   dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto  tra  il
   Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze
   e  la  SACE  S.p.A.  sono  disciplinati  i  controlli,  anche  con
   procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle  leggi
   antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
1. Fermo  restando  quanto  previsto  al  paragrafo  6,  al  fine  di
   sostenere  e  rilanciare  l'economia,   supportare   la   crescita
   dimensionale   delle   aziende   e   l'incremento    della    loro
   competitivita',  potenziare   lo   sviluppo   tecnologico   e   la
   sostenibilita'  ambientale,  le  infrastrutture   e   le   filiere
   strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. e'  abilitata  a
   rilasciare, a Condizioni  di  mercato  e  in  conformita'  con  la
   normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e  Titoli
   di debito entro l'importo complessivo massimo di 200  miliardi  di
   euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore  di  Soggetti
   Garantiti per una percentuale massima  di  copertura  del  70  per
   cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C
   155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli  87  e
   88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto  forma  di
   garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli  di
   debito concesse  in  favore  di  Soggetti  Garantiti  puo'  essere
   innalzata fino al 100 per cento qualora i  Titoli  di  debito  non
   siano subordinati, non  siano  convertibili  e  fermi  restando  i
   limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui  alla
   Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A.  rilascia  le  Garanzie,  secondo  i  procedimenti  di
   seguito disciplinati:
   a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in  quota
      capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il  25  per  cento
      del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del  consolidato
      del gruppo di riferimento, ove esistente,  considerati  i  dati
      risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato  e  in  ogni  caso
      qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda  1
      miliardo di euro:
      1) la competenza deliberativa  e'  dell'Organo  Deliberante  di
         SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di  deleghe
         decisionali e il rilascio della garanzia e' subordinato alla
         decisione assunta con decreto del Ministro  dell'economia  e
         delle finanze;
      2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e
         delle  finanze  dell'avvio  delle   attivita'   istruttorie,
         fornendo tutte le informazioni disponibili;
      3) SACE S.p.A.  informa  il  Ministero  dell'economia  e  delle
         finanze sugli esiti dell'attivita' istruttoria;
   b) in  tutti  gli  altri  casi,  la  competenza  deliberativa   e'
      dell'Organo Deliberante di SACE  S.p.A.  coerentemente  con  il
      proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti  Limiti
   di Rischio:
   a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
   b) limite di massima  esposizione  su  singola  Controparte,  pari
      all'8 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili
      ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30
      settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,  dalla
      legge 24 novembre 2003, n. 326;
   c) limite  di  massima  esposizione  su  Gruppo   di   Controparti
      connesse, pari al  15  per  cento  dell'importo  massimo  delle
      garanzie concedibili ai sensi dell'articolo  6,  comma  14-bis,
      del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
   d) limite  di  massima  esposizione  su   settore   di   attivita'
      economica, pari al 25  per  cento  dell'importo  massimo  delle
      garanzie concedibili ai sensi dell'articolo  6,  comma  14-bis,
      del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
   e) rating  minimo  assegnato  alla  Controparte  al  momento   del
      rilascio delle Garanzie non inferiore alla  classe  equivalente
      "B", secondo la scala  Standard  &  Poor's  fermo  restando  il
      perseguimento  di  un  adeguato  bilanciamento  del  merito  di
      credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE
   S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del  Decreto  Liquidita'  e  degli
   impegni assunti da SACE S.p.A. ai  sensi  dell'articolo  6,  comma
   14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,
   con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  non
   supera l'importo complessivo massimo  di  200  miliardi  di  euro.
   Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi  dalla  data
   di entrata in vigore del presente allegato  tecnico,  SACE  S.p.A.
   non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di  debito,  oltre
   l'importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari  al  35
   per cento dell'importo massimo  previsto  dall'articolo  6,  comma
   14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,
   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.  Inoltre,
   nel  periodo  di  tempo  anzidetto,  la  percentuale  di  Garanzie
   rilasciate a  Controparti  aventi  rating  inferiore  alla  classe
   equivalente "BB-" secondo la scala Standard & Poor's  non  supera,
   sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte,
   l'importo  di  3,5  miliardi  di  euro,  pari  al  5   per   cento
   dell'importo complessivo massimo consentito per  il  sopra  citato
   periodo di diciotto mesi, decorrenti  dalla  data  di  entrata  in
   vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso,  fermo  quanto
   previsto dal paragrafo 3, la porzione di  Garanzie  su  Titoli  di
   debito non puo' superare, per i primi diciotto mesi dalla data  di
   entrata  in  vigore  del  presente  allegato  tecnico,   l'importo
   complessivo massimo di 6  miliardi  di  euro  e,  comunque,  anche
   successivamente, non potra' superare il 15 per cento  dell'importo
   complessivo massimo previsto dall'articolo 6,  comma  14-bis,  del
   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al  paragrafo  5
   sulla  base  delle  differenti  forme  tecniche   di   intervento,
   nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del
   rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione
   C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali  limiti  tenendo  conto
   altresi' delle ulteriori esposizioni  dello  Stato,  derivanti  da
   altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa  SACE  S.p.A.  Al
   fine di contenere i rischi assunti dallo Stato,  d'intesa  con  il
   Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati
   i Limiti di Rischio sopra  riportati  anche  in  dipendenza  delle
   informazioni fornite da SACE S.p.A.  ai  sensi  della  Sezione  C,
   paragrafo 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi
   di attivita' attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti
   i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un
   adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di  cui  alla
   presente Sezione,  secondo  criteri  e  specifiche  contenuti  nel
   documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee
   guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle  operazioni  da
   cui derivano gli impegni da assumere  SACE  S.p.A.  opera  con  la
   dovuta diligenza professionale, attraverso  le  proprie  strutture
   competenti per l'analisi, valutazione e gestione  dei  rischi,  ed
   esegue la valutazione, caso per caso,  di  ciascuna  richiesta  di
   concessione della Garanzia, tenuto  conto  dell'eterogeneita'  che
   contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle  peculiarita'  di
   ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonche' dello  specifico
   livello di rischio. Nell'ambito della  procedura  di  istruttoria,
   SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte  dei  Soggetti  Garantiti,
   diversi dai sottoscrittori  dei  Titoli  di  Debito,  di  adeguati
   principi di  organizzazione,  vigilanza,  patrimonializzazione  ed
   operativita'.  Non  sono  ricompresi  nei  Soggetti  Garantiti   i
   soggetti destinatari di sanzioni, divieti,  misure  restrittive  o
   altri provvedimenti in materia di sanzioni  di  tipo  economico  o
   finanziario,  oppure  inerenti  embarghi  commerciali,  che  siano
   emanati,  amministrati  o  imposti  ai  sensi  o  per  effetto  di
   risoluzioni  delle  Nazioni  Unite,  dall'Unione  Europea,   dalla
   Repubblica italiana o  (nei  limiti  in  cui  compatibile  con  la
   normativa europea e italiana) dalle autorita'  degli  Stati  Uniti
   d'America ovvero  di  leggi  o  regolamenti  adottati  dall'Unione
   europea,  dalla  Repubblica  italiana  o  (nei   limiti   in   cui
   compatibile con la normativa europea e italiana)  dalle  autorita'
   degli Stati Uniti d'America nonche' i soggetti  che  risiedono  in
   Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalita' operative ai fini della assunzione e gestione  delle
   Garanzie, della  loro  escussione  e  del  recupero  dei  crediti,
   nonche' la documentazione necessaria ai fini  del  rilascio  delle
   Garanzie inclusi  i  rimedi  contrattuali  previsti  in  relazione
   all'inadempimento da parte del  Soggetto  Garantito  agli  impegni
   previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico  non  attribuiscono
   diritti  soggettivi  o  interessi  legittimi  in  relazione   alla
   concessione della garanzia.

C. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO
1. Ai sensi dell'articolo  6,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  30
   settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
   24 novembre 2003,  n.  326,  sulle  obbligazioni  di  SACE  S.p.A.
   derivanti dalle Garanzie e' accordata di diritto la garanzia dello
   Stato a prima richiesta e senza regresso, restando  in  ogni  caso
   inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione  o
   istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente  a
   SACE S.p.A.
2. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile
   e  si  estende  al  rimborso  del  capitale,  al  pagamento  degli
   interessi e a ogni altro onere  accessorio,  al  netto  dei  premi
   incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle  Garanzie
   e versati al Fondo al netto delle  commissioni  spettanti  a  SACE
   S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attivita' svolte  ai  sensi  del  presente
   allegato tecnico con contabilita' separata.
4. SACE   S.p.A.,   anche   al   fine   di   consentire   un'adeguata
   programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al
   Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro
   - Direzione VI:
   a) periodicamente,  con  cadenza  almeno  annuale,  un'informativa
      volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti
      di  rischio  applicabili,  una  panoramica  dei  volumi,  della
      composizione del portafoglio delle Garanzie  e  delle  relative
      stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche
      di gestione del rischio relativo alle operativita'  di  cui  al
      presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da  SACE
      S.p.A.;
   b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
      1) un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in  termini
         di Garanzie, volumi e possibili stime  di  rischio  ad  essi
         associati e sulle altre  decisioni  aziendali  rilevanti  ai
         fini dell'assunzione di impegni;
      2) un'informativa contenente:
      2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
      2.2) gli impegni assunti e in  essere  in  termini  di  volumi,
         premi,  richieste  di  indennizzo,  pagamenti  effettuati  a
         fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei  crediti,
         spese amministrative, stima delle  commissioni  spettanti  a
         SACE S.p.A.;
      2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di  rischio  e  le
         risultanze dell'attivita' di monitoraggio del fabbisogno  di
         risorse del Fondo, sulla  base  della  metodologia  definita
         all'interno  del  documento  riguardante  le  politiche   di
         gestione del rischio e  le  linee  guida  adottate  da  SACE
         S.p.A., di cui  alla  lettera  a)  del  presente  paragrafo,
         unitamente ad una  descrizione  delle  eventuali  misure  di
         contenimento individuate come necessarie;
      2.4)  eventuali  modifiche  al  sistema  aziendale  di  deleghe
         decisionali in materia  di  assunzione,  di  gestione  degli
         impegni in essere,  delle  richieste  di  indennizzo  e  del
         recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e  delle  finanze
   un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al  paragrafo
   4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare
   riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad
   impegni, premi, indennizzi ovvero ad  altre  voci  che  comportino
   movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi  a  titolo  di  remunerazione  delle
   Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della  Comunicazione
   della Commissione europea  (2008/C  155/02)  del  20  giugno  2008
   sull'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  CE  agli
   aiuti di Stato concessi sotto forma di  garanzie,  in  conformita'
   alla metodologia di cui al prospetto  tecnico  concordato  con  il
   Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei  premi  e'
   rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza  ai  fini
   dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da
   SACE S.p.A. sono  versati  sul  Conto  Corrente,  al  netto  delle
   commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attivita'  svolte  ai
   sensi  del  presente   allegato   tecnico   e   risultanti   dalla
   contabilita'  di  SACE  S.p.A.  e   salvo   conguaglio   all'esito
   dell'approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate  alla  copertura
   dei costi sostenuti da questa e imputabili alle  attivita'  svolte
   per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione  e  recupero  degli
   impegni  connessi  alle  Garanzie,  come  risultanti   da   idonea
   rendicontazione  certificata   dal   soggetto   incaricato   della
   revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:
   a) entro il 15 novembre di ogni anno, per  eventuali  osservazioni
      da    formulare    nei    successivi    trenta    giorni,    la
      pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate  per  le
      attivita' svolte fino al 30 settembre dello  stesso  esercizio;
      decorso il termine per formulare le osservazioni e  in  assenza
      di queste, SACE trattiene dal  Conto  Corrente  le  commissioni
      maturate fino a tale data;
   b) entro  il  28  febbraio  di  ogni   anno   la   rendicontazione
      certificata attestante le commissioni maturate per le attivita'
      svolte nell'esercizio precedente;  all'esito  dell'approvazione
      del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo  delle
      commissioni maturate e  non  gia'  trattenute  ai  sensi  della
      lettera a).

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con  la  dovuta  diligenza  professionale,  per
   conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attivita'  di
   gestione delle garanzie rilasciate, l'attivita' di pagamento degli
   importi  dovuti  in  relazione  alle  Garanzie  e  l'attivita'  di
   recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le  attivita'  di  recupero  dei
   crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti,
   e  monitorando  lo  svolgimento  delle  attivita'   esternalizzate
   nonche' l'adeguatezza delle stesse.".