(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                          Orario di lavoro 
 
    1. L'orario di lavoro ordinario e' di trentasei  ore  settimanali
ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai
sensi di quanto  disposto  dalle  disposizioni  legislative  vigenti,
l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni,  con  orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. 
    2. L'articolazione dell'orario  di  lavoro  persegue  i  seguenti
obiettivi: 
      ottimizzazione delle risorse umane; 
      miglioramento della qualita' della prestazione; 
      ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa; 
      miglioramento dei  rapporti  funzionali  con  altre  strutture,
servizi ed altre amministrazioni pubbliche; 
      erogazione dei servizi sanitari  ed  amministrativi  nelle  ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza; 
      conciliazione tempi di vita e di lavoro; 
      equa distribuzione dei carichi di lavoro. 
    3. La distribuzione  dell'orario  di  lavoro,  tenuto  conto  che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono  anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': 
      a) utilizzazione in maniera programmata di tutti  gli  istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione  del
lavoro e dei servizi, in funzione di  un'organica  distribuzione  dei
carichi di lavoro; 
      b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza  del  personale  nell'arco  delle
dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della  turnistica
deve essere, di norma, formalizzata almeno entro  il  giorno  20  del
mese precedente; 
      c) orario di lavoro articolato, al di fuori della  lettera  b),
con  il  ricorso  alla  programmazione   di   calendari   di   lavoro
plurisettimanali ed annuali con orari inferiori  alle  trentasei  ore
settimanali. In  tal  caso,  nel  rispetto  del  monte  ore  annuale,
potranno essere previsti periodi con  orari  di  lavoro  settimanale,
fino ad un minimo di ventotto ore e, corrispettivamente, periodi fino
a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad  un
massimo di quarantaquattro ore settimanali; 
      d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema  di  orario
flessibile,  della  presenza  in  servizio  di  tutto  il   personale
necessario in determinate fasce  orarie  al  fine  di  soddisfare  in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; 
      e) la previsione,  nel  caso  di  lavoro  articolato  in  turni
continuativi sulle ventiquattro ore, di periodi  di  riposo  conformi
alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra  i
turni per consentire il recupero psico-fisico; 
      f) una durata della prestazione non superiore alle  dodici  ore
continuative  a  qualsiasi   titolo   prestate,   laddove   l'attuale
articolazione del turno fosse superiore; 
      g) priorita' nell'impiego flessibile, purche'  compatibile  con
la organizzazione del lavoro delle  strutture  per  i  dipendenti  in
situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei  genitori
di  figli  minori  di  dodici  anni  con  particolare  riguardo  alla
casistica riguardante genitori entrambi  lavoratori  turnisti  e  dei
dipendenti impegnati  in  attivita'  di  volontariato  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti; 
      h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti  del
primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA) impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa  ai
sensi dell'art. 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
      i) priorita' nell'impiego flessibile, purche'  compatibile  con
la organizzazione del  lavoro  delle  strutture,  per  l'assolvimento
della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di  figli  minori,
entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di
servizio opposti; 
      j) tendenziale  riallineamento  dell'orario  reale  con  quello
contrattuale. 
    4. Qualora la prestazione di lavoro  giornaliera  ecceda  le  sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare  di
una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle  energie
psicofisiche e della eventuale consumazione  del  pasto,  secondo  la
disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del  20  settembre
2001 e all'art. 4 del CCNL del 31  luglio  2009  (Mensa).  La  durata
della pausa  e  la  sua  collocazione  temporale,  sono  definite  in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa  e'
inserita, nonche'  in  relazione  alla  disponibilita'  di  eventuali
servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o  ente
nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu'
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita  in
ciascun  ufficio/servizio/struttura,  puo'  essere  prevista  per  il
personale che  si  trovi  nelle  particolari  situazioni  di  cui  al
precedente comma lettera g). 
    5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore a undici ore per il recupero delle  energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. 
    6. Il lavoro deve essere organizzato in modo  da  valorizzare  il
ruolo interdisciplinare dei  gruppi  e  la  responsabilita'  di  ogni
addetto nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
    7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente  e'
accertata  con  efficaci  controlli  di  tipo  automatico.  In   casi
particolari,  modalita'  sostitutive  e  controlli   ulteriori   sono
definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione  alle  oggettive
esigenze  di  servizio  delle  strutture  interessate.   Il   ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del
debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a  quello  in
cui si e' verificato il ritardo. In  caso  di  mancato  recupero,  si
opera  la  proporzionale  decurtazione  della  retribuzione   e   del
trattamento  economico  accessorio,  come  determinato  dall'art.  92
(Struttura della retribuzione delle aree del personale  di  supporto,
degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e
dei  funzionari)  e  dall'art.  93  (Struttura   della   retribuzione
dell'area del  personale  di  elevata  qualificazione).  Resta  fermo
quanto previsto in sede di codice disciplinare dai CCNL vigenti. 
    8. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003,
il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo  di  riferimento
per il calcolo della durata  media  di  quarantotto  ore  settimanali
dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario,
e' elevato a sei mesi. 
    9. Al fine di garantire la continuita'  assistenziale,  da  parte
del  personale  addetto  ai  servizi  relativi  all'accettazione,  al
trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere  e  territoriali,
l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni  di
reparto e  di  Unita'  Operativa  e  alle  iniziative  di  formazione
obbligatoria determina la  sospensione  del  riposo  giornaliero.  Il
recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle
undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente
dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali,  non
sia possibile applicare la disciplina di cui al  precedente  periodo,
quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno
fruite nei successivi tre giorni fino al completamento  delle  undici
ore di riposo. 
    10. In tutti i casi di assenza giornaliera giustificata, ai  fini
del computo del debito  orario,  va  riconosciuto  al  dipendente  un
orario giornaliero pari alla misura dell'orario convenzionale di  cui
al comma 1 del presente  articolo  fatto  salvo  quanto  diversamente
previsto dal CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti. 
    11. Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario,  del  ruolo
sociosanitario   e   del   profilo   del   ruolo   tecnico    addetto
all'assistenza, debba indossare apposite divise  per  lo  svolgimento
della prestazione e le operazioni di vestizione  e  svestizione,  per
ragioni di igiene e sicurezza,  debbano  avvenire  all'interno  della
sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto  ricomprende  fino  a
dieci minuti complessivi e forfettari destinati a tali attivita', tra
entrata e uscita, purche'  risultanti  dalle  timbrature  effettuate,
fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 
    12.  Nelle  unita'  operative  che  garantiscono  la  continuita'
assistenziale sulle ventiquattro ore, ove sia necessario un passaggio
di  consegne,  al   personale   sanitario   e   sociosanitario   sono
riconosciuti fino ad un massimo  di  quindici  minuti  complessivi  e
forfettari  tra  vestizione,  svestizione  e  passaggi  di  consegne,
purche' risultanti  dalle  timbrature  effettuate,  fatti  salvi  gli
accordi di miglior favore in essere. 
    13. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni  di
dettaglio  attuative  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo. 
    14. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  27
(Orario di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.