Art. 43.
Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro ordinario e' di trentasei ore settimanali
ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai
sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti,
l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti
obiettivi:
ottimizzazione delle risorse umane;
miglioramento della qualita' della prestazione;
ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture,
servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza;
conciliazione tempi di vita e di lavoro;
equa distribuzione dei carichi di lavoro.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle
dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della turnistica
deve essere, di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del
mese precedente;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b),
con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle trentasei ore
settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale,
potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale,
fino ad un minimo di ventotto ore e, corrispettivamente, periodi fino
a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un
massimo di quarantaquattro ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario
flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale
necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni
continuativi sulle ventiquattro ore, di periodi di riposo conformi
alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i
turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore
continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale
articolazione del turno fosse superiore;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con
la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in
situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori
di figli minori di dodici anni con particolare riguardo alla
casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei
dipendenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle
disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del
primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa ai
sensi dell'art. 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
i) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con
la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento
della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori,
entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di
servizio opposti;
j) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello
contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di
una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la
disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata
della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e'
inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali
servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente
nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu'
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in
ciascun ufficio/servizio/struttura, puo' essere prevista per il
personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al
precedente comma lettera g).
5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo
giornaliero non inferiore a undici ore per il recupero delle energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il
ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni
addetto nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e'
accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi
particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono
definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive
esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del
debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in
cui si e' verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del
trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 92
(Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto,
degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e
dei funzionari) e dall'art. 93 (Struttura della retribuzione
dell'area del personale di elevata qualificazione). Resta fermo
quanto previsto in sede di codice disciplinare dai CCNL vigenti.
8. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003,
il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento
per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali
dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario,
e' elevato a sei mesi.
9. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte
del personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al
trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere e territoriali,
l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di
reparto e di Unita' Operativa e alle iniziative di formazione
obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il
recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle
undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente
dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non
sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo,
quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno
fruite nei successivi tre giorni fino al completamento delle undici
ore di riposo.
10. In tutti i casi di assenza giornaliera giustificata, ai fini
del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un
orario giornaliero pari alla misura dell'orario convenzionale di cui
al comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente
previsto dal CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.
11. Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo
sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto
all'assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento
della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per
ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della
sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a
dieci minuti complessivi e forfettari destinati a tali attivita', tra
entrata e uscita, purche' risultanti dalle timbrature effettuate,
fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
12. Nelle unita' operative che garantiscono la continuita'
assistenziale sulle ventiquattro ore, ove sia necessario un passaggio
di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono
riconosciuti fino ad un massimo di quindici minuti complessivi e
forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne,
purche' risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli
accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni di
dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 27
(Orario di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.