Art. 44.
Servizio di pronta disponibilita'
1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla
immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalita'
stabilite ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende ed enti predispongono un
piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione
alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per
l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal
piano stesso.
3. Le aziende ed enti definiscono le modalita' di cui al comma 1
ed i piani per l'emergenza.
4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilita' i
dipendenti in servizio presso le unita' operative di cui al piano del
comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali dell'unita' operativa stessa, con le precisazioni di cui
all'art. 26, comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di
posizione) e all'art. 31, comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e
revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).
5. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unita'
operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del
servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, di norma, ai
turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del
lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore
sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione
alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48 (Banca delle ore).
7. La pronta disponibilita' ha durata di norma di dodici ore;
essa da' diritto ad una indennita' oraria di euro 1,80 lorde,
eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
8. Due turni di pronta disponibilita' della durata di dodici ore
ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
9. Il personale in pronta disponibilita' chiamato in servizio,
con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente
successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e
consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il
completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui
al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di
mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi
tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le
regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute
nel presente comma sono definibili dalle aziende ed enti.
10. Non potranno essere previsti per ciascun dipendente piu' di
sette turni di pronta disponibilita' al mese.
11. E' escluso dalla pronta disponibilita' il personale del ruolo
amministrativo.
12. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le
risorse del fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni
di lavoro).
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e
l'art. 86, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018.