(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                  Servizio di pronta disponibilita' 
 
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per  lo  stesso
di  raggiungere  la  struttura  nel  tempo  previsto  con   modalita'
stabilite ai sensi del comma 3. 
    2. All'inizio di ogni anno le aziende ed  enti  predispongono  un
piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in  relazione
alla propria organizzazione, ai profili professionali  necessari  per
l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati  dal
piano stesso. 
    3. Le aziende ed enti definiscono le modalita' di cui al comma  1
ed i piani per l'emergenza. 
    4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilita'  i
dipendenti in servizio presso le unita' operative di cui al piano del
comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali dell'unita' operativa stessa, con le precisazioni  di  cui
all'art. 26, comma 8 (Istituzione e graduazione  degli  incarichi  di
posizione) e all'art. 31, comma 7 (Conferimento,  durata,  rinnovo  e
revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale). 
    5.  Il  servizio  di   pronta   disponibilita'   e'   organizzato
utilizzando    di    norma    personale    della    stessa     unita'
operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche  del
servizio da erogare e del territorio di riferimento. 
    6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, di norma, ai
turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta  del
lavoratore, anche un'intera giornata  di  riposo  compensativo  senza
riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore
sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di  adesione
alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48 (Banca delle ore). 
    7. La pronta disponibilita' ha durata di  norma  di  dodici  ore;
essa da' diritto  ad  una  indennita'  oraria  di  euro  1,80  lorde,
eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa. 
    8. Due turni di pronta disponibilita' della durata di dodici  ore
ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi. 
    9. Il personale in pronta disponibilita'  chiamato  in  servizio,
con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente
successivo  e   consecutivo,   deve   recuperare   immediatamente   e
consecutivamente dopo  il  servizio  reso  le  ore  mancanti  per  il
completamento delle undici ore  di  riposo;  nel  caso  in  cui,  per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui
al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di
mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei  successivi
tre giorni, fino al completamento delle  undici  ore  di  riposo.  Le
regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni  contenute
nel presente comma sono definibili dalle aziende ed enti. 
    10. Non potranno essere previsti per ciascun dipendente  piu'  di
sette turni di pronta disponibilita' al mese. 
    11. E' escluso dalla pronta disponibilita' il personale del ruolo
amministrativo. 
    12. Ai compensi di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse del fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialita' e condizioni
di lavoro). 
    13. Il presente articolo disapplica e  sostituisce  l'art.  28  e
l'art. 86, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018.