(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                         Riposo settimanale 
 
    1. Il riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la  giornata
domenicale. Il numero dei  riposi  settimanali  spettanti  a  ciascun
dipendente  e'  fissato   in   numero   di   cinquantadue   all'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i
periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 
    2. Ove non possa essere  fruito  nella  giornata  domenicale,  il
riposo settimanale deve essere fruito di  norma  entro  la  settimana
successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente  o
il responsabile della struttura,  avuto  riguardo  alle  esigenze  di
servizio. 
    3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e  non  puo'  essere
monetizzato. 
    4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro
articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne'
a monetizzazione. 
    5. Nei confronti dei  soli  dipendenti  che,  per  assicurare  il
servizio prestano la  loro  opera  durante  la  festivita'  nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2. 
    6. Per l'attivita' prestata dal personale anche non turnista,  in
giorno festivo infrasettimanale,  si  applica  l'art.  106,  comma  5
(Indennita' di turno, di servizio notturno e festivo). 
    7. L'attivita' prestata  in  giorno  feriale  non  lavorativo,  a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni,  da'  titolo,  a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo  compensativo  o  alla
corresponsione del compenso per  lavoro  straordinario  ovvero  trova
applicazione l'art. 48 (Banca delle ore). 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  29
(Riposo settimanale) del CCNL del 21 maggio 2018.