Art. 45. Riposo settimanale 1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente e' fissato in numero di cinquantadue all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. 4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2. 6. Per l'attivita' prestata dal personale anche non turnista, in giorno festivo infrasettimanale, si applica l'art. 106, comma 5 (Indennita' di turno, di servizio notturno e festivo). 7. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario ovvero trova applicazione l'art. 48 (Banca delle ore). 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 29 (Riposo settimanale) del CCNL del 21 maggio 2018.