Art. 46. Lavoro notturno 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2 del decreto legislativo 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle aziende ed enti. 3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore. 4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532. E' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni. 5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste dall'art. 106, comma 3 (Indennita' di turno, di servizio notturno e festivo). 6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il decreto legislativo n. 66/2003. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018