Art. 46.
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su
turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2 del decreto legislativo 26
novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle aziende ed enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla
tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle
relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della
prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro
dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24
ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno,
accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n.
532. E' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a
lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 106, comma 3 (Indennita' di turno, di servizio notturno e
festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno
ivi incluso il decreto legislativo n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 30
(Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018