(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                           Lavoro notturno 
 
    1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori  tenuti  ad  operare  su
turni a copertura delle 24 ore. 
    2. Eventuali casi di adibizione  al  lavoro  notturno,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2 del decreto legislativo  26
novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle aziende ed enti. 
    3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro  notturno,  alla
tutela della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di  lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento  alle
relazioni  sindacali,  si  applicano  le  disposizioni  del   decreto
legislativo 26 novembre 1999, n. 532. In  quanto  alla  durata  della
prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del  lavoro
dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle  24
ore. 
    4. Nel caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano  l'inidoneita'  alla  prestazione  di   lavoro   notturno,
accertata  dal  medico  competente,  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26  novembre  1999,  n.
532. E' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro  lavoro  o  a
lavori diurni. 
    5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 106, comma 3 (Indennita' di turno, di servizio  notturno  e
festivo). 
    6. Per quanto non  disciplinato  dal  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di  lavoro  notturno
ivi incluso il decreto legislativo n. 66/2003. 
    7. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  30
(Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018