Art. 47.
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Le
parti si incontrano con periodicita' quadrimestrale per valutare le
condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente
autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle
esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed
enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione
fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei
livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva
ed esplicita del dirigente o del responsabile.
3. Le risorse di cui al fondo dell'art. 103 (Fondo premialita' e
condizioni di lavoro) destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 5,
lettera a), (Contrattazione integrativa: soggetti e materie), al
lavoro straordinario sono assegnate dalle aziende ed enti alle
articolazioni aziendali individuate dal decreto legislativo n. 502
del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.) e/o alle
diverse unita' operative/servizi, in relazione alle esigenze di
servizio previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita'
operative/servizi delle predette articolazioni aziendali e'
flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro
straordinario non potra' superare, per ciascun
dipendente, centottanta ore annuali.
4. Il limite di cui al comma precedente puo' essere elevato,
anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie
di lavoratori per non piu' del 5% del personale in servizio e,
comunque, fino al limite massimo di duecentocinquanta ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto: del richiamo in servizio per pronta
disponibilita'; della partecipazione a commissioni (ivi comprese
quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o
altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui
non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le
prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo,
debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo
compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio, entro il termine massimo di quattro
mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori
che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e'
rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base
mensile, di cui all'art. 94, comma 2, lettera b) (Retribuzione e sue
definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilita' ad essa
riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di
cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 (Riduzione dell'orario) il
valore del divisore e' fissato in 151.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo.
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro
straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 103 (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31
(Lavoro straordinario) del CCNL del 21 maggio 2018.