(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                        Lavoro straordinario 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e,  pertanto,  non
possono essere utilizzate come fattore  ordinario  di  programmazione
del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.  Le
parti si incontrano con periodicita' quadrimestrale per  valutare  le
condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione. 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata  dal  dirigente  o  dal  responsabile  sulla  base  delle
esigenze organizzative e di servizio  individuate  dalle  aziende  ed
enti, rimanendo esclusa ogni forma  generalizzata  di  autorizzazione
fatta eccezione per quei casi di  urgenza  in  cui,  a  garanzia  dei
livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione  preventiva
ed esplicita del dirigente o del responsabile. 
    3. Le risorse di cui al fondo dell'art. 103 (Fondo premialita'  e
condizioni di lavoro) destinate,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5,
lettera a), (Contrattazione  integrativa:  soggetti  e  materie),  al
lavoro straordinario  sono  assegnate  dalle  aziende  ed  enti  alle
articolazioni aziendali individuate dal decreto  legislativo  n.  502
del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.) e/o alle
diverse unita'  operative/servizi,  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio previste per fronteggiare situazioni ed eventi di  carattere
eccezionale.  L'utilizzo  delle  risorse  all'interno  delle   unita'
operative/servizi   delle   predette   articolazioni   aziendali   e'
flessibile  ma  il  limite  individuale  per  il  ricorso  al  lavoro
straordinario     non     potra'      superare,      per      ciascun
dipendente, centottanta ore annuali. 
    4. Il limite di cui al  comma  precedente  puo'  essere  elevato,
anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche  categorie
di lavoratori per non piu'  del  5%  del  personale  in  servizio  e,
comunque, fino al limite massimo di duecentocinquanta ore annuali. 
    5.  Nella  determinazione  dei  limiti   individuali   si   tiene
particolare   conto:   del   richiamo   in   servizio   per    pronta
disponibilita'; della  partecipazione  a  commissioni  (ivi  comprese
quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda  o  ente)  o
altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola  ipotesi  in  cui
non    siano    previsti    specifici    compensi;    dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento. 
    6. In alternativa al pagamento, su richiesta del  dipendente,  le
prestazioni di lavoro straordinario  di  cui  al  presente  articolo,
debitamente autorizzate, possono dare luogo a  corrispondente  riposo
compensativo   da   fruirsi,   compatibilmente   con   le    esigenze
organizzative e di servizio,  entro  il  termine  massimo  di quattro
mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori
che non abbiano aderito alla banca delle ore. 
    7. La misura oraria dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
rideterminata  maggiorando  la  misura  oraria  di  lavoro  ordinario
calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione  base
mensile, di cui all'art. 94, comma 2, lettera b) (Retribuzione e  sue
definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilita' ad essa
riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di  orario  di
cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 (Riduzione dell'orario) il
valore del divisore e' fissato in 151. 
    8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15%  per  lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro  straordinario  prestato  nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore  22  alle  ore  6  del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in  orario  notturno
festivo. 
    9. Il fondo per la corresponsione  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario e' quello determinato ai  sensi  dell'art.  103  (Fondo
premialita' e condizioni di lavoro). 
    10. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  31
(Lavoro straordinario) del CCNL del 21 maggio 2018.