(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                           Banca delle ore 
 
    1. Al fine di mettere i  lavoratori  in  grado  di  fruire  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  o  supplementare,   in   modo
retribuito o come permessi compensativi, e' confermata la banca delle
ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 
    2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta  del  lavoratore,  le
ore  di  prestazione  di  lavoro   straordinario   o   supplementare,
debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art.
47, comma 2  (Lavoro  straordinario),  da  utilizzarsi  entro  l'anno
successivo  a  quello  di  maturazione.  L'eventuale   richiesta   di
pagamento, perche' avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata  entro
il 15 novembre dell'anno stesso. 
    3.  Le  ore  accantonate  possono  essere  richieste  da  ciascun
lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi,  escluse  le
maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (Lavoro  straordinario),
che  in  rapporto  alle  ore  accantonate  vengono  pagate  il   mese
successivo alla prestazione lavorativa. 
    4. L'azienda rende possibile l'utilizzo  delle  ore  come  riposi
compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche,  organizzative  e
di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al  numero  dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento
e' concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. 
    5. A livello di azienda sono realizzati  incontri  fra  le  parti
finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle  ore  ed
all'assunzione di iniziative tese a  favorirne  l'utilizzazione.  Nel
rispetto dello spirito  della  norma,  possono  essere  eventualmente
individuate finalita' e modalita' aggiuntive, anche  collettive,  per
l'utilizzo dei riposi  accantonati.  Sull'applicazione  dell'istituto
l'azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all'art. 9,  comma
3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 
    6. Rimane fermo quanto previsto dall'art.  47,  comma  6  (Lavoro
straordinario) nei confronti dei lavoratori che non  abbiano  aderito
alla banca delle ore. 
    7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca
delle ore) del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL  7  aprile
1999.