Art. 48.
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle
prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi, e' confermata la banca delle
ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le
ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art.
47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno
successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di
pagamento, perche' avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro
il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (Lavoro straordinario),
che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese
successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi
compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e
di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento
e' concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti
finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente
individuate finalita' e modalita' aggiuntive, anche collettive, per
l'utilizzo dei riposi accantonati. Sull'applicazione dell'istituto
l'azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma
3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro
straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito
alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca
delle ore) del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile
1999.